LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24165-2012 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO UGO TABY 19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PERNARELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER TAMMETTA con studio in FONDI VIA DELLE FORNACI 59 giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 169/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 14/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in subordine estinzione, in estremo subordine rigetto;
udito per il ricorrente l’Avvocato TAMMETTA che si riporta agli atti e deposita una cartolina A/R;
udito per il controricorrente l’avvocato FARACI che si riporta agli scritti.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
premesso che S.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 169 del 14.5.2012, che aveva rigetto l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di rigetto del ricorso introduttivo contro l’avviso di accertamento relativo ad Irpef anno di imposta 2005;
preso atto che il ricorrente ha depositato istanza con la quale dichiara di rinunciare al ricorso per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016, come da documentazione allegata (domanda di condono e versamento delle relative somme); chiede inoltre la compensazione delle spese;
considerato che la dichiarazione di rinuncia ancorchè non notificata alla controparte costituita, è comunque indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso e ne determina l’inammissibilità (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010);
considerato che in caso di rinuncia al ricorso per intervenuta adesione alla definizione agevolata della controversia le spese devono essere compensate (Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020