Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9401 del 21/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34594-2018 proposto da:

TEVERINA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LETIZIA ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2440/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva ritenuto legittima la cartella notificata alla società Teverina Immobiliare s.r.l. per la ripresa di IRES relativa l’anno 2001 sulla base di un controllo di natura formale.

La CTR evidenziava, per quel che ancora qui rileva, l’infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione, risultando dalla cartella in maniera chiara ed evidente le motivazioni che giustificavano la pretesa tributaria.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione si sono costituite con controricorso.

La ricorrente deduce il vizio di “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5”. La CTR avrebbe omesso di verificare la mancata prova della notifica della comunicazione di irregolarità emessa dall’amministrazione, ma asseritamente non inoltrata ad essa ricorrente. Se la CTR avesse compiuto tale verifica, prosegue la ricorrente, sarebbe emerso il vizio procedurale dell’atto, in mancanza dell’atto propedeutico.

La censura è inammissibile.

Ed invero, la ricorrente, nell’atto di appello, aveva prospettato il vizio di carenza di motivazione dell’atto per il mancato invio della comunicazione preventiva, ma tale doglianza venne rigettata dalla CTR, ritenendo che l’atto era da considerare pienamente motivato in relazione al contenuto emergente dalla cartella.

Orbene, la censura che oggi muove la ricorrente tende a prospettare un vizio dell’atto – appunto l’assenza dell’atto propedeutico rappresentato dalla comunicazione preventiva asseritamente dovuta dall’ufficio- che non è stato oggetto del giudizio di appello e che, conseguentemente, non può trovare ingresso innanzi questa Corte di legittimità.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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