Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9403 del 21/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36387-2018 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5225/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE R.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che ha accolto l’impugnazione proposta dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro relativa a due ordinanze di assegnazione somme del tribunale di Salerno. Secondo il giudice di appello assumeva valore decisivo ai fini della legittimità della pretesa il fatto che le ordinanze di assegnazione anzidette avevano riguardato anche le somme dovute a titolo di imposta di registro.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto la CTR avrebbe fondato la decisione su un motivo per la prima volta esposto in fase di gravame.

La censura è manifestamente fondata, essendo emerso per tabulas che la questione relativa all’avvenuta liquidazione, all’interno delle ordinanze di assegnazione rese dal tribunale di Salerno alle quali si riferiva l’avviso di liquidazione, venne prospettata per la prima volta in grado di appello dall’Agenzia delle entrate.

Trattandosi di eccezione nuova, relativa a questione non oggetto del giudizio di primo grado, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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