LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7830-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO MOSCHETTI, ALBERTO DE FELICE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 270/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che, a seguito di ordinanza di rinvio da Cass. n. 5102 del 2017, ha accolto l’appello di M.P., ex dirigente Enel, in relazione al regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate nel 2000 dal fondo integrativo PIA ENEL ai propri dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (30 novembre 1992), in luogo del trattamento pensionistico integrativo.
La CTR, sulla base del prospetto del rendimento certificato dell’Enel – che fa fede fino a querela di falso – e rilevata la non necessità della specifica degli investimenti, riscontrando che l’Enel ha fatto analoga gestione di una compagnia assicurativa, ha accolto l’appello del contribuente, dichiarando l’illegittimità del silenzio rifiuto e della ritenuta di Euro 73.187,51, condannando l’Ufficio a rimborsare al contribuente la somma di Euro 48.726,45. Il contribuente si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione puramente parvente;
col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c.;
col terzo motivo si denuncia violazione di legge in ordine all’onere della prova vertendosi in materia di rimborso di ritenute operate.
Il primo motivo è infondato, essendo possibile ricostruire il percorso seguito dalla CTR, che ha accolto l’appello del contribuente sulla base del prospetto redatto sulla certificazione dell’Enel, attribuendovi pubblica fede, ritenendo non necessaria la specifica degli investimenti e qualificando la gestione della PIA analoga a quella di una compagnia di assicurazione.
Tale motivazione tuttavia non è rispettosa dei principi di cui alla sentenza di rinvio, per cui va accolto il secondo motivo di ricorso col quale l’Agenzia deduce violazione di legge, art. 384 c.p.c., sulla corretta applicazione dei principi di cui alla sentenza di rinvio al fine del calcolo delle ritenute cui assoggettare le somme liquidate dal Fondo P.I.A..
La CTR non si è attenuta al decisum di cui alla sentenza di rinvio, n. 5102/2017, che, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sin argomento, ha statuito l’erroneità della soluzione adottata dalla sentenza cassata, per avere ritenuto che tutta la somma percepita dal contribuente fosse assoggettabile a tassazione separata, senza considerare che per le prestazioni erogate prima del 31 dicembre 2000, una quota della prestazione poteva essere qualificata come reddito da capitale e quindi assoggettata alla tassazione nella misura del 12,50%; e ciò sulla premessa che non risultava una connessione tra la erogazione della prestazione e un preesistente contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
La sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, assorbito il terzo, non essendosi attenuta alla indicata ordinanza, laddove ha erroneamente deciso, sulla base del prospetto del rendimento prodotto dal contribuente sulla base di un certificato dell’Enel, al quale è stato erroneamente attribuita pubblica fede, trattandosi, contrariamente a quanto ritenuto, di ente pubblico dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente; erroneamente statuita la non necessità della specifica degli investimenti, così non attenendosi ai principi di cui a SSUU, richiamate nell’ordinanza di rinvio, in relazione ai tempi e all’ammontare del capitale impiegato sul mercato, ai risultati dell’investimento eventualmente effettuato all’assegnazioni delle plusvalenze eventuali alle posizioni individuali.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020