LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9521/2015 R.G. proposto da:
V.A., avvocato, in proprio, (PEC antonio.vocino.ordineavvocatiroma.org);
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Sebastiano di Betta (PEC avvdibetta.legalmail.it) con domicilio eletto in Roma, via F. B. Dè Calboli, n. 60;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
e contro
il Comune di Tagliacozzo;
– intimato –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5672/14/14 depositata il 23/09/2014;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/12/2019 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello del contribuente e per l’effetto confermato la legittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRPEF, IVA ed IRAP 2004;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a tre motivi; resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a.;
– con atto depositato in data 16 dicembre 2019 V. Costantina e V.L., quali eredi del ricorrente, hanno depositato comparsa di costituzione e nomina del proprio procuratore, avv. Emanuele Foschi, in uno con procura notarile speciale.
CONSIDERATO
che:
– quanto alla morte del ricorrente, questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016) deve precisare che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo;
– va poi preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal Riscossore in controricorso, con la quale si rileva quale causa di inammissibilità del gravame la sua notifica non all’Agenzia delle Entrate presso la sede centrale di Roma, ma alla Direzione Provinciale dell’Agenzia stessa, ufficio Roma III;
– l’eccezione è priva di fondamento: va applicato infatti anche al ricorso per cassazione il principio già enunciato da questa Corte secondo il quale Sez. 5, Sentenza n. 441 del 14/01/2015) in tema di contenzioso tributario, la sentenza d’appello emessa in un giudizio, nel quale l’Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, può essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, sia presso la sede centrale dell’Agenzia delle entrate sia presso la sede del suo ufficio periferico, che va considerato come organo del primo, con pari capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 c.c.. Nè tale soluzione comporta un aggravio nell’esercizio del diritto di difesa nella fase di legittimità, poichè l’Ufficio centrale e quelli periferici, che emettono l’atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, debbono comunque cooperare nell’attività di predisposizione della difesa tecnica dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di cassazione;
va altrettanto preliminarmente esaminata l’eccezione di giudicato pure formulata da Equitalia Sud s.p.a con riferimento alla statuizione di inammissibilità del ricorso in primo grado avverso il riscossore, che risulta esser stata emessa dalla CTP, come si indica nella sentenza qui impugnata;
– detta eccezione è invece fondata;
– si legge nella sentenza della CTR che “nella sentenza di I grado è stata affermata la inammissibilità per tardività del ricorso proposto contro Equitalia e l’incompetenza per territorio in riferimento al ricorso fatto valere nei confronti del Comune di Tagliacozzo. Tale statuizione non è stata impugnata nè risulta che il ricorso sia stato riassunto avanti l’organo competente, dovendosi con ciò ritenere delle parti definitivamente estromesse dal giudizio;
– sono numerose le pronunce di questa Corte in forza delle quali (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9243 del 14/05/2004; Sez. 1, Sentenza n. 17605 del 20/11/2003; Sez. 2, Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019) ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, e non può, in particolare, limitarsi ad impugnare le sole affermazioni relative all’infondatezza nel merito della sua domanda od eccezione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle suddette affermazioni;
– orbene, di fronte alla inequivoca statuizione della CTR, che ha confermato la tardività del ricorso di primo grado, era onere del contribuente censurare specificamente proprio tale statuizione, formulando sul punto apposito motivo di ricorso, in via preliminare e pregiudiziale sulla introduzione nel presente giudizio di ogni altro motivi di ricorso;
– invero, la statuizione del giudice di primo grado, non solo non risulta aggredita con alcun motivo di censura dall’appello, ma anche l’ulteriore statuizione di inammissibilità conforme ed espressamente confermativa di tal inammissibilità svolta dalla CTR risulta non censurata con alcun mezzo di ricorso per cassazione;
– ne deriva che tal statuizione è ormai definitiva;
– non risultando in atti alcun ulteriore ricorso presentato tempestivamente in modo autonomo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Comune di Tagliacozzo, detta inammissibilità è da ritenersi estesa anche alle doglianze svolte nei confronti di detti Enti, in difetto di allegazione e dimostrazione difforme da parte del contribuente;
– come è noto, secondo giurisprudenza del tutto costante di questa Corte, la tardiva proposizione del ricorso di primo grado è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. 5, Sentenza n. 26391 del 30/12/2010);
– in ogni caso, i motivi risultano inammissibili anche in quanto difettosi di specificità e di autosufficienza;
– quanto al primo motivo, infatti, il ricorrente non trascrive in atto nè indica con adeguata precisione il locus processuale nel quale aveva proposto l’eccezione di inammissibilità dell’appello avversario, non risultando bastevole il mero richiamo al “secondo grado di giudizio”;
– quanto al secondo motivo, parimenti, il ricorrente non trascrive in ricorso nè la sentenza di primo grado che richiama, nè il ricorso di fronte alla CTP, nè l’atto di appello nei quali avrebbe posto e riproposto l’eccezione relativa alla mancata sottoscrizione della cartella da parte del dirigente responsabile, di guisa che questa Corte non è messa in grado di verificare la tempestiva proposizione della questione;
– e analogamente, quanto al terzo motivo, il ricorrente non ha trascritto in ricorso per cassazione, nè indicato adeguatamente il locus processuale nel quale la questione relativa alla tempestività della notifica della cartella era stata proposta; anche in questo caso è quindi precluso alla Corte di verificare la tempestività dell’eccezione;
– conseguentemente, il ricorso è rigettato;
– la soccombenza regola le spese;
– infine, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.300,00 oltre ad accessori di legge a favore di ciascuna delle parti controricorrenti, che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 22 maggio 2020