LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricordo iscritto al n. 25961/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
R.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Vitobello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Marta Lettieri, in Roma, via Lungotevere Flaminio, n. 44;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania depositata il 29 settembre 2011, n. 366.3.11.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2019 dal Cons. Dott. Leuzzi Salvatore.
RILEVATO
CHE:
– L’Agenzia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente accolto, con riferimento all’IVA dovuta, il gravame di merito del contribuente avverso un avviso di accertamento con cui erano state induttivamente rideterminate le somme dovute da R.F. a titolo di Irap, Irpef e – per l’appunto – IVA, in relazione all’anno 2004.
– La CTP di Napoli aveva respinto il ricorso del contribuente.
– La CTR della Campania ha accolto l’appello del contribuente limitatamente all’IVA dovuta, evidenziando come il reddito assunto a base imponibile di quest’ultima dovesse coincidere con quello d’impresa, non potendo logicamente essere diversa da questo.
Il ricorso per cassazione erariale è affidato a un unico motivo; Il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, 54 e 55, per avere la CTR rideterminato l’IVA dovuta sulla base del reddito d’impresa prodotto;
– Il controricorrente ha formulato istanza di declaratoria della cessata materia del contendere, in ragione dell’intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. con L. n. 136 del 2018;
– Il controricorrente ha documentato, altresì, l’effettuazione del pagamento correlato alla definizione in parola nonchè la notificazione dell’istanza in favore dell’Agenzia delle entrate;
– Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 22 maggio 2020