LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11069/2015, promosso da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
F.R.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 750/34/14 emessa il 10 marzo 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez- staccata di Catania, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. *****, per i.v.a., i.r.pe.f. e i.r.a.p..
RILEVATO
CHE:
Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale, ha confermato l’annullamento dell’accertamento in oggetto, fondato su indagini bancarie, ritenendo parzialmente giustificati i versamenti operati sul conto corrente dal contribuente F.R. – architetto – ed escludendo dal computo del reddito i prelevamenti, trattandosi di operazioni compiute in anni d’imposta precedenti all’entrata in vigore della L. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. a) e alle modifiche dallo stesso apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e comunque di prelevamenti che come tali non potevano essere espressivi di compensi non contabilizzati.
Ricorre per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate per due motivi.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 18 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” avendo la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che le modifiche introdotte dalla L. 311 del 2004, art. 1, comma 402, non potessero applicarsi agli accertamenti relativi ad anni d’imposta precedenti, trascurando che si trattava di norme che disciplinavano i poteri accertativi degli uffici e quindi di natura procedimentale.
Con il secondo motivo deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” in quanto la sentenza, sempre in ordine ai prelievi, aveva ritenuto valida la giustificazione di taluni di essi in quanto riferibili alla società della quale il ricorrente era anche amministratore.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente perchè entrambi relativi alla rilevanza reddituale dei prelevamenti da depositi bancari, sono infondati.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, sicchè non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale per gli anni anteriori (Cass., 23041/2015; Cass. 16697/2016; Cass., 1519/2017).
Riguardo poi alla retroattività dello ius novorum introdotto dalla legge finanziaria 2005, esso non più avere efficacia retroattiva, vertendosi i tema di presunzioni (Cass., 27845/’18).
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva del contribuente.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., 1778/2016; Cass., 5955/2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020