Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9444 del 22/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini 11 presso lo studio dell’Avv. Marco De Bonis e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. Giancarlo Rago.

– controricorrente/ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 428/9/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata in data 8 novembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di S.L. di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e relativo a IVA, IRPEF e IRAP dell’anno 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno (d’ora in poi, per brevità C.T.R.), rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, confermava la decisione del giudice di prima istanza che aveva annullato l’atto impositivo;

in particolare, la C.T.R. ribadiva che il contribuente, già in sede di precontenzioso, aveva fornito la prova della correttezza delle proprie scritture contabili, laddove, di contro, l’avviso di accertamento, che aveva ricalcato il p.v.c. della Guardia di finanza, era rimasto “generale e astratto”;

avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a quattro motivi;

il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo;

i ricorsi sono stati avviati, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., in prossimità della quale il contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione. Secondo la prospettazione difensiva la sentenza impugnata era solo apparentemente motivata, riproducendo pedissequamente il testo della motivazione della sentenza di primo grado, senza indicare in modo specifico le censure sollevate dall’Amministrazione in grado di appello;

1.1 La censura è fondata. Dal raffronto dei testi delle sentenze rese in primo e in secondo grado (come riprodotti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) emerge l’integrale uguaglianza delle due motivazioni;

1.2 se ne deve dedurre che la C.T.R. ha integralmente ricopiato la motivazione resa dal primo Giudice senza neppure esaminare le doglianze della parte avverso tale sentenza;

1.3 tale modus operandi integra il vizio dedotto con il mezzo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019; id. n. 28139 del 2018), infatti, “la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico ‘senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”;

nel caso in esame, manca del tutto sia il rinvio alla sentenza di primo grado, sia le ragioni della condivisione (implicita) ma, soprattutto, l’integrale riproduzione della motivazione resa in primo grado evidenzia l’obliterazione di ogni valutazione di infondatezza degli specifici motivi di appello (per come riprodotti in ricorso) avanzati avverso la prima decisione;

l’accoglimento del primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, siccome nulla per carenza di motivazione, assorbe l’esame dei restanti motivi di ricorso;

il ricorso incidentale proposto dal contribuente va, invece, dichiarato inammissibile per difetto di specificità giacchè nel mezzo di impugnazione (che si sostanzia in una critica all’atto impositivo) non si deduce nè si espone in che termini e quando la questione, sollevata, sia stata ritualmente introdotta in giudizio;

in conclusione, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinchè renda congrua motivazione e regoli le spese del giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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