Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9465 del 22/05/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4238/2019 proposto da:

Bridge S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio dell’avvocato Vaccarella Romano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Nice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, VI.

Agency S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, V.B., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cassiodoro n. 1/a, presso lo studio dell’avvocato Costantino Giorgio, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ruggiero Vincenzo, Ziccardi Fabio Emilio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 395/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso: non si oppone alla rinuncia delle parti.

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);

– che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472