LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4198/2019 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via XXIV maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2020 da SOLAINI LUCA.
R.G. 4198/19.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da F.A. cittadino ivoriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il paese per motivi politici, essendo egli militante del partito FPI che aveva perso le elezioni nel 2010 e ha riferito che vi erano stati scontri con il partito avverso. Infatti, il presidente eletto A.Q. aveva cominciato a perseguitare i membri del partito del ricorrente. Il richiedente aveva lasciato, quindi, il proprio paese una prima volta per andare in Turchia ed a seguire in Grecia nel 2012 e successivamente in Ungheria dove aveva presentato domanda di protezione che era stata respinta. Dopo essere ritornato in Costa d’Avorio era ripartito per il Niger, la Libia e successivamente l’Italia.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che il racconto non fosse circostanziato e, pertanto, non appariva credibile. Inoltre, i giudici di primo grado hanno accertato che in Costa d’Avorio non sussiste una situazione di conflitto armato nè una situazione caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare un rischio effettivo di danno grave in caso di rientro in patria. Il tribunale ha, infine, evidenziato che non sono ravvisabili i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti a fini nomofilattici.
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7 e 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, con riferimento alla situazione esistente in Costa d’Avorio sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Costa d’Avorio sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a) perchè erroneamente, il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Il primo motivo è inammissibile, perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la inattendibilità del racconto del ricorrente e la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale; inoltre, il motivo è generico perchè non riporta cosa il ricorrente avesse detto davanti al tribunale a fondamento della protezione umanitaria. Mentre, il medesimo tribunale ha ritenuto con ragionamento non adeguatamente censurato, non credibile la narrazione del ricorrente.
Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170, stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020