LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26825/2018 R.G. proposto da:
COMUNE DI MELITO PORTO SALVO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Basile, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
C.V., C.G. e C.A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria depositata l’11 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.
RILEVATO
che con delibera del 20 ottobre 2015, n. 3 il Commissario ad acta nominato dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza del 26 marzo 2015, n. 308 dispose, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis, l’acquisizione sanante in favore del Comune di Melito Porto Salvo di un’area della superficie di 453 mq. riportata in Catasto al foglio 42, particella 74, occupata in via d’urgenza con decreto del 9 giugno 1987 e non espropriata, liquidando in Euro 10,00 al mq. l’indennità dovuta ai proprietari C.V., C.G. e C.A.;
che avverso la predetta stima i C. hanno proposto opposizione, parzialmente accolta con ordinanza dell’11 luglio 2018, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha determinato l’indennità di espropriazione in Euro 248.900,00, oltre ad Euro 41.202,03 a titolo d’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, Euro 4.120,20 a titolo d’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale ed Euro 16.266,39 a titolo di risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto l’importo eventualmente già versato;
che avverso la predetta ordinanza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi;
che gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che con il primo motivo d’impugnazione il Comune lamenta che, nel determinare il valore di mercato dell’area occupata, l’ordinanza impugnata ha recepito acriticamente le risultanze della relazione depositata dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dalla quale non emergevano le indagini di mercato poste a fondamento della stima nè le possibilità legali di edificazione del fondo, omettendo di tener conto della destinazione a strada pubblica prevista dal programma di fabbricazione approvato in epoca anteriore all’inizio della procedura espropriativa e trascurando la stima compiuta dal Commissario ad acta sulla base del valore agricolo medio;
che il motivo è inammissibile;
che il giudice di merito, ove condivida il parere del c.t.u., non è infatti tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, per la cui individuazione deve considerarsi sufficiente il richiamo della relazione di consulenza, il quale, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, in quanto implicante una positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
che solo nel caso in cui le risultanze della c.t.u. abbiano costituito oggetto di critiche specifiche e circostanziate ad opera dei consulenti di parte che dai difensori il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di cui allo art. 360 c.p.c., comma 1, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (cfr. Cass., Sez. I, 11/06/2018, n. 15147; 21/11/2016, n. 23637; Cass., Sez. III, 24/04/2008, n. 10688);
che qualora pertanto, come nella specie, la decisione impugnata si sia attenuta alle conclusioni del c.t.u., la parte che intenda censurarla in sede di legittimità, sotto il profilo della sufficienza argomentativa della motivazione, ha l’onere di allegare di aver rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, nonchè di trascriverne almeno i punti salienti, in modo tale da consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza (cfr. Cass., Sez. I, 3/08/2017, n. 19427; 3/06/2016, n. 11482);
che nel contestare il valore attribuito all’area occupata, il ricorrente si limita invece ad evidenziare l’acritica adesione della Corte di merito alla stima compiuta dal c.t.u., ponendo in risalto le deficienze argomentative della relazione da quest’ultimo depositata e dell’ordinanza impugnata, ma omettendo di precisare se ed in quale fase del giudizio di merito le stesse siano state fatte valere, nonchè di trascrivere quanto meno i passi salienti della relazione, da cui emergerebbero le predette carenze;
che con il secondo motivo l’Amministrazione censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui, nel dispositivo, ha determinato l’indennità di espropriazione nell’importo di Euro 248.900,00, non menzionato negli atti di parte nè nella relazione del c.t.u., senza neppure spiegare le relative ragioni;
che il motivo è fondato;
che l’ordinanza impugnata, pur avendo precisato in narrativa che gli opponenti avevano chiesto la determinazione dell’indennità di espropriazione in Euro 74.717,28 o nella diversa misura da accertare in giudizio, e dopo aver determinato in motivazione l’indennità dovuta per il pregiudizio patrimoniale in Euro 41.202,03 e quella dovuta per il pregiudizio non patrimoniale in Euro 4.120,20, ha riconosciuto agli attori, nel dispositivo, un importo aggiuntivo di Euro 248.900,00, anch’esso a titolo d’indennità di espropriazione;
che il predetto importo, oltre a non trovare alcun riscontro nella motivazione del provvedimento, risulta privo di qualsiasi relazione con la domanda proposta dagli opponenti, la cui richiesta di una somma anche diversa da quella indicata nel ricorso introduttivo, ma comunque superiore a quella liquidata in sede amministrativa, costituisce evidente manifestazione della volontà di ottenere, in via subordinata, un importo anche inferiore a quello indicato;
che l’ordinanza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2020 Depositato in cancelleria il 25 maggio 2020