LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31477/2018 R.G. proposto da:
R.M. e R.A., rappresentati e difesi dagli Avv. Simone Veronese e Andrea Graziani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazzale Clodio, n. 14;
– ricorrenti –
contro
S.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Martina Bruscagnin, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 145, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Tepedino;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1820/18 depositata il 26 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.
RILEVATO
che il Tribunale di Padova, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva del 16 agosto 2007 lo scioglimento del matrimonio contratto da R.R. con S.C., con sentenza definitiva del 16 agosto 2017 pose a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere alla donna un assegno divorzile dell’importo mensile di Euro 12.743,00 ed un assegno mensile di Euro 4.400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio R., maggiorenne ma non autosufficiente, oltre all’obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio;
che l’impugnazione proposta avverso la sentenza definitiva da R.M. ed R.A., in qualità di eredi di R.R., deceduto nel corso del giudizio di primo grado, è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 26 giugno 2018;
che avverso la predetta sentenza i R. hanno proposto ricorso per cassazione, per due motivi, al quale la S. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che con atto sottoscritto il 30 gennaio 2020 e depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020, i difensori dei ricorrenti, in virtù dei poteri loro conferiti con la procura speciale rilasciata in calce al ricorso, hanno rinunciato all’impugnazione, con l’adesione del difensore della controricorrente, il quale ha sottoscritto la rinuncia per accettazione, in virtù dei poteri conferitigli con la procura speciale rilasciata in calce al controricorso;
che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’adunanza camerale, ricorrono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna dei rinuncianti alle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 25 maggio 2020