Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9585 del 25/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30472 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

U.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Ennio Cerio, presso lo studio del quale in Campobasso, alla via Mazzini, n. 112, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso depositato in data 11 settembre 2018.

RILEVATO

che:

con decreto dell’11 settembre 2018 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da U.E., cittadino nigeriano, contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– a fondamento del rigetto il Tribunale ha evidenziato che le ragioni prospettate in ricorso sono di carattere puramente economico e di matrice personale e il racconto è inverosimile, con particolare riferimento alla morte della sorella, smentita da un articolo di giornale, alla pretesa emarginazione della sua famiglia dalla comunità, considerato che lo stesso migrante ha affermato di esservi rimasto e che sua sorella ha sposato un uomo di quella comunità, e alla richiesta di prendere parte a un conflitto, del quale egli non è stato in grado di descrivere motivazioni, aggiungendo che nella regione di provenienza del migrante non era in atto una violenza indiscriminata, e che costui non aveva provato la sussistenza dei fattori di vulnerabilità;

– nel contempo col decreto si è revocata l’ammissione al gratuito patrocinio;

– ricorre per cassazione avverso questa pronuncia il migrante, che articola in due motivi, cui le controparti non replicano.

CONSIDERATO

che:

– Col primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sostenendo che il giudice abbia valutato in maniera apodittica la situazione della propria regione di provenienza non indicando alcuna fonte di informazione privilegiata sulla situazione generale della Nigeria. Si rimarca, in proposito, che, ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione di un quadro individuale di esposizione al pericolo;

– col secondo mezzo è prospettata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e richiamata la circolare n. 3716 del 30 luglio 2015 della Commissione nazionale per il diritto all’asilo. Si osserva che la rilevata presenza, in Nigeria, di un sistema d’instabilità, non efficacemente contrastato, anche per la forte presenza della criminalità organizzata, avrebbe dovuto portare al riconoscimento della protezione umanitaria;

i due motivi sono inammissibili;

la censura attinente alla mancata spendita dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione internazionale risulta anzitutto generica ed è per conseguenza priva di decisività: il ricorrente manca finanche di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (per analoghe valutazioni vedi, in fattispecie simile, Cass. 25 settembre 2019, n. 23953);

inoltre, non avendo il migrante superato il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non è scattato l’obbligo di cooperazione istruttoria (tra varie, Cass. 12 giugno 2019, n. 15794);

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base a un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, laddove, facendo riferimento alle indicazioni dell’UNHCR, ha esposto che nel territorio di provenienza (Stato dell’Edo) non è in atto una violenza indiscriminata, poichè l’organizzazione terroristica jihadista ***** opera nel nord est del paese. Per conseguenza questa censura vuole sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti informativi valutati dal Tribunale, e, quindi, un apprezzamento demandato al giudice del merito, manifestamente irrilevante essendo il riferimento alla circolare dinanzi indicata;

– analoghe considerazioni valgono in relazione al profilo della censura concernente la protezione umanitaria, giacchè il Tribunale ha rimarcato che non sono stati allegati o provati elementi che facciano ritenere particolarmente vulnerabile il richiedente in caso di rimpatrio, nè sono state comunque prospettati fatti dai quali desumere l’attuale sussistenza di esigenze umanitarie; sicchè la censura in questione, per l’aspetto attinente alla mancata spendita dei poteri officiosi del giudice è generica ed è per conseguenza priva di decisività: il ricorrente manca finanche di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (per analoghe valutazioni vedi, in fattispecie simile, Cass. 25 settembre 2019, n. 23953);

il ricorso è quindi inammissibile e non va adottata alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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