LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33415/2018 proposto da:
M.S.K., elettivamente domiciliato in manca il domiciliatario;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1301/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2019 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 18/5/2018, ha rigettato l’appello avverso la decisione del Tribunale di Venezia di conferma del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova in ordine alle istanze avanzate da M.S.K. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perchè vittima delle discriminazioni agli appartenenti alla sua etnia ***** di origine pakistana. In particolare il campo profughi per i rifugiati ***** ove era sempre vissuto era stato attaccato dai membri del partito *****, che avevano incendiato la sua baracca e lo avevano picchiato.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine e nullità della sentenza per violazione artt. 112, 132 e 156 c.p.p..
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, in ordine all’accertamento di situazioni personali derivanti dalla condizione del ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Venezia non ha concesso la protezione umanitaria.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Corte territoriale è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, il quale prevede che, mediante esercizio dei poteri-doveri officiosi di indagine ed acquisizione documentale, ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo.
Infatti la sentenza impugnata riporta le dichiarazioni del ricorrente ed in particolare dopo aver ritenuto poco credibile, incoerente e priva di riscontro la versione dei fatti proprio alla luce delle dichiarazioni rese, afferma che deve essere esclusa in Bangladesh una situazione di violenza diffusa ed incontrollata.
Giova ricordare, in ordine al dovere del giudice di attivare poteri officiosi di indagine e di cooperazione istruttoria officiosa, che incombe sul giudice così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, l’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine e questa Corte ha avuto modo di precisare che le indagini sulla situazione generale esistente nel Paese del richiedente asilo devono essere specifiche ed accurate con indicazione dei siti online o delle altre fonti maggiormente accreditate che vengono consultati sul punto. Infatti: “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cassazione 1 sezione n. 11101/2019).
Nel caso in esame la Corte di Appello di Venezia ha omesso completamente di indicare le fonti dalle quali ha tratto le informazioni sulla situazione attuale ed aggiornata della zona di provenienza del richiedente asilo limitandosi a confermare la sentenza di primo grado e non ha dato conto di alcuna istruttoria compiuta in ordine all’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e di una situazione di conflitto armato nella zona di provenienza del ricorrente, cioè il Bangladesh, limitandosi a ritenere che i fatti lamentati non siano attendibili e comunque non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.
Il ricorso deve pertanto essere accolto in relazione al motivo inerente la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, assorbito il secondo motivo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020