Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9595 del 25/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29575-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BEICCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO NIARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO TOGNETTI, e dall’avvocato Alberto Tognetti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 872/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO RIVERSO.

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 872/2017 accoglieva l’appello di B.F. avverso la sentenza con la quale era stato accolto parzialmente il suo ricorso dichiarando illegittima l’iscrizione alla gestione commercianti limitatamente al periodo gennaio 2006 e maggio 2009 e non per quello ulteriore fino al 2011. Per quanto ancora d’interesse, il primo giudice aveva ritenuto che, in ordine a tale secondo periodo, non si potesse controvertere in quanto le cartelle esattoriali non erano state oggetto di opposizione. Secondo la Corte d’appello invece andava rilevato che il presupposto impositivo delle cartelle in oggetto non potesse essere costituito dall’accertamento dell’ottobre 2011 in quanto tutte le cartelle esattoriali, ad esclusione di quella notificata nel maggio 2012, traevano origine da un diverso anteriore presupposto da individuare nella situazione di mora in cui versava l’appellante in relazione alla posizione di iscritto alla gestione commercianti con riguardo ai soli redditi derivanti dall’attività svolta per la Fingestcom srl. Sosteneva inoltre che, anche ammettendo che il presupposto impositivo fosse costituito dall’accertamento dell’ottobre 2011, risultava pacificamente che l’opponente avesse contestato la legittimità del provvedimento di cancellazione dalla gestione dei coltivatori diretti dell’I 1 gennaio 2012 conseguente ai predetti accertamenti, mediante ricorsi amministrativi e giudiziale; si era trattato perciò di un giudizio promosso in una data in cui era ancora aperto il termine di impugnazione della cartella esattoriale.

Concludeva la Corte che la proposizione del ricorso giudiziale rende irrilevante l’eventuale mancata impugnazione della cartella esattoriale che trovava presupposto nell’atto accertativo impugnato.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un motivo al quale si è opposto B.F. con controricorso. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per aver la Corte di merito affermato che la mancata opposizione di 5 cartelle esattoriali non precludesse l’accertamento dell’insussistenza della pretesa contributiva in virtù di precedente azione di accertamento negativo intrapresa con ricorso depositato in data 7 giugno 2012.

Il motivo è infondato.

E’ del tutto evidente infatti che l’accertamento dell’insussistenza del credito contributivo effettuato in un precedente giudizio si impone su qualsiasi altra questione discendente dall’omessa impugnazione di cartelle esattoriali collegate allo stesso accertamento giudiziale. D’altra parte, come sempre affermato dalla giurisprudenza (Cass. nn. 16203/2008, 23879/2015), la mancata opposizione della cartella genera solo una preclusione di carattere processuale e non può certo prevalere sull’accertamento sostanziale effettuato in un altro giudizio in merito all’insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dall’INPS.

Il ricorso dell’INPS va perciò rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 2200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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