Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9606 del 25/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6982-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.I.E. F.LLI P. SRL UNIPERSONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 824/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 02/05/2018.

RITENUTO

che:

Con ricorso presentato per la notifica il 18 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, n. 824/2/2019 dep. il 2 maggio 2018, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento IRES-IVA-IRAP anno 2012, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo inesistente la notifica – e, quindi, insuscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. – in quanto effettuata a soggetto, B.C., che da due anni non ricopriva più il ruolo di rappresentante legale della società.

La CTR ha ritenuto nulla la notifica dell’atto impositivo, in quanto indirizzata in luogo diverso dalla sede sociale (*****, anzichè nel luogo in cui si era trasferita la società, in Sellia Marina contrada ***** come risulta da PVC) e diverso da quello indicato nella relata di notifica. Statuiva, pertanto, che “la notifica del 2 novembre 2012 a B.C., doveva in ogni caso ritenersi nulla per violazione dell’art. 145 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in quanto eseguita nelle mani e presso l’indirizzo di una persona che dall’anno 2010 non aveva più alcun rapporto con la società”. Ha comunque ritenuto, ad abundantiam, in ogni caso tardiva la notifica in relazione all’anno 2007, in base alla data riportata a pagina 1 dell’avviso di accertamento (29-1-2013). Aggiungeva che qualora la data di effettiva notifica fosse stata quella riportata a pag. 1 dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2007, così per come allegato al ricorso in primo grado, sarebbe, comunque, tardiva.

La società è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

Preliminare e assorbente rispetto alla trattazione dei motivi di ricorso è la verifica della sua tempestività che nella fattispecie non sussiste, in quanto il ricorso risulta presentato per la notifica oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Ed infatti, la sentenza impugnata, n. 824/2/2019, risulta essere depositata il 02 maggio 2018 mentre il ricorso risulta presentato per la notifica il 18 febbraio 2019, quando ormai era già abbondantemente decorso il termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.

Il ricorso, pertanto, è inammissibile, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., in quanto tardivo.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

Così deciso in Roma, il 30 Gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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