Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9607 del 25/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7683-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7536/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

P.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione avverso cartella di pagamento per Tassa Automobilistica anno 2008, notificata in data 4 maggio 2015, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente. La CTR ha accolto l’appello del contribuente limitatamente all’avviso di accertamento prodromico n. 806058708287, rigettandolo nel resto, non ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione per la tassa automobilistica del 2008, relativo all’avviso di accertamento n. *****, sotteso alla cartella impugnata, in quanto “nulla ha eccepito il contribuente, in ordine all’avvenuta notifica in data 23.09.2011, nel triennio successivo all’anno di imposta” risultando interrotta la prescrizione, con conseguente rigetto della domanda sul punto.

La Regione Lazio è rimasta intimata. Il contribuente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente considerato interrotta la prescrizione. In ogni caso – secondo il ricorrente – pur a considerare valida la notifica del 23.9.2011, la CTR avrebbe dovuto, comunque, dichiarare prescritta la pretesa tributaria a fronte della notifica oltre il triennio della cartella di pagamento.

Il motivo è fondato.

La tassa automobilistica è soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986. (Cass. n. 20425/2017).

Nel caso di specie, risulta, a differenza di quanto statuito dalla CTR, che il contribuente con l’atto di appello ha specificatamente eccepito in primo grado e specificatamente dedotto in appello al riguardo l’eccezione di prescrizione della pretesa erariale.

La CTR, dunque, ha errato nel ritenere che il contribuente non avesse dedotto, al riguardo, alcunchè. In ogni caso, pur a considerare interrotta la prescrizione dalla notifica dell’avviso di accertamento n. ***** del 29 settembre 2011, alla data di notifica della relativa cartella di pagamento, avvenuta il 4 maggio 2015, risulta abbondantemente decorso il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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