LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1454/2019 proposto da:
E.C., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via XXIV maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 15/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da E.C. cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere scappato dal proprio paese per sfuggire alle ire dello zio, che lo riteneva responsabile della morte del proprio figlio rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a seguito del quale, dopo alcuni mesi era morto. Infatti, lo zio, padre del cugino deceduto, a distanza di tre mesi dalla morte, aveva manifestato la volontà di ucciderlo, ritenendolo responsabile dell’evento.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto la narrazione non credibile, ed inoltre, il ricorrente non aveva fatto alcun riferimento alla situazione generale del proprio paese d’origine, che il tribunale ha accertato non rientrare tra le zone nelle quali sussiste una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato. Infine, i giudici di primo grado hanno definito congetturale il timore del richiedente per la propria incolumità in caso di rimpatrio, nè – hanno osservato – sussistono particolari motivi di radicamento del medesimo richiedente nel territorio italiano.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il Collegio ha disposto la motivazione della presente ordinanza in forma semplificata non ponendosi questioni rilevanti a fini nomofilatrici.
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in ***** sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in ***** sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a) perchè erroneamente, il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Il primo motivo è inammissibile perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la inattendibilità del racconto del ricorrente e la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale;
Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020