LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 305/2017 proposto da:
D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 13272/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MAURO LONGO.
RILEVATO
che:
D.M.D. appellava una sentenza del giudice di pace che aveva rigettato un’opposizione avverso un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un precedente pignoramento presso terzi;
a quanto risulta dalla sentenza indicata come oggetto di ricorso per cassazione e prodotta, il giudice di primo grado “aveva accolto l’opposizione”, e il tribunale disattendeva l’appello, rilevando, in particolare, che era intervenuto pagamento da parte della banca dopo la notificazione dell’ordinanza in uno al precetto e prima del perfezionamento della notifica del pignoramento per il destinatario;
avverso questa decisione ricorre per cassazione D.M.D. formulando due motivi.
RILEVATO
Che:
la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;
il ricorso è inammissibile;
il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3;
nel ricorso si richiama e riporta testualmente lo svolgimento del processo che sarebbe stato riassunto nella sentenza oggetto del gravame odierno, ma il testo non corrisponde a quello leggibile nella sentenza qui impugnata;
peraltro, neppure nella sentenza del tribunale prodotta ex art. 369 c.p.c., è dato capire quali fossero esattamente i motivi di opposizione, e in una simile cornice non sarebbe neppure possibile la proponibilità delle questioni specificatamente coltivate dal ricorso;
il gravame non consente cioè alla Corte l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale, violando l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr., in fattispecie contigua, Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754; cfr., in fattispecie sovrapponibile, Cass., 02/07/2019, n. 17681);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
nulla sulle spese atteso che parte intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020