LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14077/2017 proposto da:
Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO SALICETO, 4, presso lo studio dell’avvocato BARBARA RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MERCOGLIANO;
– ricorrente –
contro
ZI.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FUMAROLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. A5/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 27/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Z.C. si opponeva a norma dell’art. 617 c.p.c., al precetto intimatogli da Zi.Ma. deducendo la mancata notifica del titolo esecutivo e l’esistenza di altro precetto efficace;
il Tribunale rigettava la domanda affermando la sussistenza di rituale notifica a norma dell’art. 140 c.p.c., del titolo esecutivo peraltro risultante notificato anche una seconda volta;
avverso questa decisione ricorre per cassazione Z.C. articolando due motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso, corredato da memoria, Zi.Ma.;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 169,476,479, c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato:
a) omettendo di constatare il deposito del fascicolo di controparte oltre il termine ex art. 169 c.p.c.;
b) omettendo di rilevare l’illeggibilità della relata di notifica del titolo;
c) omettendo di costatare la mancata specifica delle ragioni, infatti non riportate nella motivazione, per cui il creditore avrebbe dapprima tentato la notifica a norma degli artt. 138 e 139 c.p.c. e poi quella ex art. 140 c.p.c.;
d) omettendo di rilevare la mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa del deposito alla casa comunale: l’avviso di ricevimento non sarebbe infatti firmato dal destinatario; non vi sarebbe prova dell’adempimento delle formalità di compiuta giacenza; non sarebbe comprensibile la presenza di un secondo avviso di ricevimento “ex art. 140 c.p.c.”; non sarebbe comprensibile perchè sarebbe stata rilasciata una copia conforme dell’avviso di ricevimento da parte del Tribunale, mentre l’atto avrebbe dovuto essere in possesso dell’Ufficio postale; non sarebbe pertanto comprensibile se la notifica era stata effettuata non ex art. 140 c.p.c., ma ex art. 149 c.p.c.;
e) omettendo di chiarire specificare perchè aveva registrato la presenza della busta contenente l’atto, atteso che con la notifica ex art. 140 c.p.c., non dovrebbe essere restituito l’atto al mittente ma l’informativa; se invece il riferimento fosse stato all’informativa non sarebbero stati specificati i motivi di mancato recapito della stessa;
f) omettendo di rilevare la mancanza di prova della corrispondenza dell’informativa in atti a quella del procedimento notificatorio; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 169,476,479 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato non solo per omesso rilievo del tardivo deposito del fascicolo di controparte, ma anche perchè affermando la sussistenza di una seconda notifica del titolo avrebbe ammesso la violazione dell’art. 476 c.p.c., che permette la seconda spedizione in forma esecutiva solo su giustificato motivo;
Rilevato che:
deve rilevarsi che il ricorso è preliminarmente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;
infatti, non emergono con chiarezza e compiutamente le ragioni decisorie del Tribunale;
le stesse sono del tutto omesse nell’appropriata esposizione del fatto, e sono frammentariamente e lacunosamente evocate nel corpo dei motivi senza che si dato neppure sapere, quindi, se le specifiche “rationes decidendi” discusse nelle censure siano le uniche (cfr., sul punto, Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754);
non è dato poi comprendere compiutamente quali siano stati i compiuti motivi di opposizione formale, rispetto alle specifiche censure sollevate in questa sede;
il gravame non consente cioè alla Corte l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale;
il requisito in parola consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (v. anche, ad esempio, Cass., 30/08/2018, n. 21396);
in mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica quanto puntuale e compiuta esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, viene addossato a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un chiaro e funzionale ordine logico, quelli necessari ai fini del decidere;
la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a se stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudizio nel modo idoneo la vicenda processuale oggetto dello scrutinio;
i motivi non sarebbero stati comunque ammissibili;
va qui premesso che non può constatarsi il giudicato esterno prospettato dalla parte controricorrente in memoria, con relativi allegati, poichè emerge che si trattava di una diversa opposizione avverso precetto notificato in data differente (cfr. pag. 1 della distinta sentenza gravata, e pag. 3 della sentenza di questa Corte invocata, n. 26328 del 2019);
quanto al primo motivo, innanzi tutto parte ricorrente non deduce, nè dimostra in ricorso che la questione della tempestività del deposito del fascicolo di parte opposta fosse stata posta nel giudizio propriamente di merito, con conseguente inammissibile novità;
inoltre, non si riporta compiutamente il tenore dei documenti evocati nel motivo, e, quanto in particolare alla relata ritenuta illeggibile, con inerenza a valutazioni di fatto come tali insindacabili in questa sede, neppure li allega al ricorso nè indica non solo il momento e la modalità della loro produzione, ma anche, e soprattutto, dove siano reperibili nell’incarto processuale per le verifiche, in tesi, delle asserzioni fatte (Cass., 20/11/2017, n. 27475);
quanto al secondo motivo, fermo il rilievo sopra operato in ordine alla pretesa tardività di deposito del fascicolo di merito di parte qui intimata, deve effettuarsi analoga considerazione per ciò che concerne la questione della violazione dell’art. 476 c.p.c. (che, peraltro, sarebbe stata, oltre che nuova, anche infondata nel merito: Cass., 22/10/2008, n. 25568, a ripresa di Cass., 05/09/1963, n. 2437);
nè la parte si confronta specificatamente con la “ratio decidendi” rinvenibile nella sentenza gravata, per cui il creditore aveva notificato la seconda volta il titolo “dopo aver fatto richiesta ed essere stato autorizzato al ritiro dal Giudice di altra procedura esecutiva precedentemente incardinata” (pag. 4);
spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali del controricorrente liquidate in Euro 6.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, con distrazione in favore dell’avvocato Francesco Fumarola.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020