Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9722 del 26/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2541G-2018 proposto da:

S.C., SI.EL.FE., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato LUCIA PIERDOMENICO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA MASSACCI;

– ricorrenti –

contro

SP.VI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE, N. 104, presso lo studio dell’avvocato FABIO TRINCA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO LUMINOSO, ALBERTO LUMINOSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti, S.C. e Si.El.Fe., sono proprietari di un immobile posto ad una quota superiore rispetto a quello di Sp.Vi., qui controricorrente.

Nel corso degli anni, quest’ultimo ha lamentato infiltrazioni di acqua nel suo edifico, attribuendole ad una errata o manchevole canalizzazione delle acque (in specie quelle piovane) da parte dei ricorrenti, proprietari come si è detto, dell’immobile posto a quota superiore.

Ne è insorta una controversia che ha avuto una prima definizione quando, con sentenza del 1993, il Tribunale di Cagliari ha imposto ai due ricorrenti, S. e Si., di realizzare opere di contenimento del deflusso, che i due convenuti in quel giudizio hanno poi effettivamente posto in essere.

Per alcuni anni Sp.Vi. non ha avuto più infiltrazioni nella sua proprietà, fino all’autunno inverno 2008-2009 quando le infiltrazioni sono riprese ed hanno invaso l’immobile dello Sp. producendo danni alle cose ed alle strutture.

Sp.Vi. ha dunque nuovamente agito in giudizio verso i due vicini, dapprima con un accertamento tecnico preventivo, e poi con una causa ordinaria, nel corso della quale sono state espletate due CTU, una in primo grado ed una in appello.

Il Tribunale ha accertato che in prevalenza i danni lamentati dall’attore erano da attribuirsi alla cattiva realizzazione delle opere, anche in ragione di una mutata situazione, opere fatte a suo tempo (in adempimento della sentenza del 1993) dai due convenuti, ed ha ordinato che questi ultimi realizzassero determinate modifiche di deflusso delle acque.

Il Giudice di appello ha confermato sostanzialmente la decisione, quanto alla responsabilità dei due attuali ricorrenti, ma ha ritenuto non fattibili le opere loro imposte dal giudice di primo grado, disponendo che se ne realizzassero delle altre, ed ha altresì condannato i coniugi S. e Si. al risarcimento dei danni accertati dal CTU.

Avverso tale decisione propongono ricorso S.C. e Si.El. con sei motivi. V’è controricorso di Sp.Vi. e memorie dei ricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata fa essenzialmente leva sulla CTU espletata in appello, la quale attribuisce alla incompleta esecuzione delle opere imposte dalla sentenza del 1999 la causa principale delle ulteriori infiltrazioni lamentate dal controricorrente. In particolare, il CTU ha accertato che i canali all’epoca realizzati non erano sufficientemente capienti per convogliare l’intero flusso delle acque che dal piano di quota superiore si riversavano in quello inferiore abitato da Sp..

2.- I motivi di ricorso sono sei, ma gli stessi ricorrenti li raggruppano, per affinità di censure.

2.1.- Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 908, 913 e 2909 c.c. (primo motivo) e artt. 908,913, 1227 e 2967 c.c. (secondo motivo).

La censura è la seguente.

Essi sostengono di avere posto la questione della tolleranza imposta al proprietario del fondo inferiore dagli artt. 908 e 913 c.c. e segnatamente da quest’ultima norma.

Ritengono che il giudice di appello non abbia risposto, ritenendo che non vi fosse uno specifico motivo di gravame, e comunque se ha risposto, lo ha fatto erroneamente violando il significato delle norme richiamate.

Più precisamente, la corte avrebbe disatteso gli esiti della CTU, la quale ha accertato che lo scolo era costituito prevalentemente da acque piovane ed avveniva in modo naturale, accertamento, questo, che avrebbe dovuto imporre l’applicazione dell’art. 913 c.c., non avendo peraltro l’attore dimostrato che dopo il 1993 v’erano state altre opere, effettuate dai ricorrenti, che potessero giustificare una reazione del vicino sottostante.

2.1.1.- Il motivo in parte qua è inammissibile e comunque infondato in quanto censura un accertamento di fatto, ossia la valutazione che il giudice di merito ha fornito delle prove emerse in giudizio e della CTU in particolare.

Infatti, a pagina 8, la corte esclude che possano applicarsi gli artt. 908 c.c. e 913 c.c., dopo aver accertato, prevalentemente tramite CTU, che non v’è uno scolo naturale delle acque da tollerare, ma che il riversamento è dovuto alla erronea canalizzazione, dunque ad attività dei ricorrenti, e non semplicemente allo stato delle cose, ed al naturale deflusso.

Conseguentemente, l’affermazione di non esservi una specifica censura è puro obiter, in quanto la corte pronuncia in effetti sulla questione e la rigetta, confermando sul punto il Tribunale, e ritenendo diversi i presupposti di fatto: non naturale scolo delle acque, ma scolo imperfetto dovuto ad imperfette opere di canalizzazione. E dunque non può neanche ravvisarsi violazione dei principi sull’onere della prova, poichè la corte non inverte ingiustificatamente i ruoli, essendo consapevole che compete all’attore la dimostrazione del danno e delle sue cause; semplicemente lo ritiene assolto e ritiene altresì provato, con giudizio di fatto, qui non sindacabile, che lo stato dello scorrimento delle acque non è naturale, ma dovuto ad inesatta esecuzione delle opere del 1993.

2.2.- Con i motivi terzo, quarto e quinto, si denuncia, sotto profili diversi, ossia per omessa pronuncia (terzo motivo), omesso esame (quarto motivo), e violazione dell’art. 2909 c.c. (quinto motivo), una questione unica: la sentenza del 1993 ha imposto ai due ricorrenti di realizzare determinate opere, che costoro hanno effettivamente compiuto. Con la conseguenza che nessuna altra azione poteva essere intrapresa, in assenza di condotte nuove, ossia di nuove e diverse opere, per imporre ai due ricorrenti ciò che essi avevano fatto in esecuzione di quella sentenza. In sostanza, come dire che la decisione del 1993 era passata in giudicato ed impediva che si tornasse sul punto rimettendo in discussione il suo accertamento, attraverso l’imposizione di ulteriori o diverse opere.

Con i motivi terzo e quarto i ricorrenti assumono che la questione era stata posta e che il giudice di appello, a differenza di quello precedente, non l’ha valutata, e dunque alternativamente denunciano omessa pronuncia o omesso esame.

Con il quinto motivo, in alternativa, ritengono che il giudicato sia stato violato dalla pronuncia della corte, attraverso un accertamento ed una decisione incompatibili con quella del 1999, che poteva essere superata solo da fatti nuovi successivi, ossia da ulteriori e diverse condotte lesive, che però non risultano agli atti.

2.2.1.- Anche questi motivi risultano infondati.

Come è evidente si tratta di due accertamenti diversi: l’uno, quello del 1993, volto ad accertare le cause dei danni di quel periodo, e volto altresì ad imporre rimedi a quei danni; l’altro, quello attuale, volto a verificare se gli ulteriori e diversi danni strano collegati alla erronea o incompleta esecuzione delle opere del 1993 oppure ad altre cause.

Con la conseguenza che l’accertamento cui era rivolta la sentenza del 1993 non è lo stesso del procedimento attuale.

Nè può dirsi che una diversità può solo dipendere da ulteriori opere (rispetto al 1993) da parte dei ricorrenti, e solo da quelle, e ciò in quanto la sentenza del 1993 non può aver coperto da giudicato l’esatta esecuzione delle opere da essa sentenza imposte, che ovviamente sono eseguite successivamente a questa e la cui erronea esecuzione ben può essere oggetto di un accertamento successivo, anzi, necessariamente tale.

2.3.- Con il sesto motivo, invece, si denuncia omessa pronuncia sulla questione degli ambiti del danno subito dal controricorrente.

I ricorrenti assumono di avere eccepito la tardiva allegazione di alcuni danni da parte dell’attore, che inizialmente aveva lamentato determinati pregiudizi, e che nel corso del procedimento ne ha aggiunti altri.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la corte non avrebbe preso posizione su questa loro eccezione.

Il motivo è infondato.

Intanto va segnalato che, nello stesso tempo in cui i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia, ammettono però che la corte ha liquidato la questione in poche battute (pag. 17 ricorso), cosi che sarebbe da escludere la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Ad ogni modo, la ratio della decisione impugnata è da confermare: la corte ritiene che la domanda iniziale era comprensiva di ogni danno all’immobile, e che quindi la pretesa di risarcire i danni subiti anche al primo piano dell’edificio era solo una specificazione e non una domanda nuova.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento di 3200,00 Euro di spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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