LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25737-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COMEC COSTRUZIONI MECCANICHE CARPENTERIA SRL A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLINO PANEDIGRANO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 4712/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 26/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
La srl Comec in liq. ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento concorsuale avanti il Tribunale di Lamezia Terme conclusosi appena nel luglio 2014.
Il Consigliere delegato presso la Corte d’Appello di Salerno ebbe ad accogliere l’istanza ed a liquidare in favore della società istante la somma di Euro 3.297,85. Avverso detto decreto propose opposizione il Ministero della Giustizia,rilevando la nullità della notificazione del decreto, sicchè la mancata osservanza del termine di decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 5 comportava l’inefficacia del provvedimento opposto.
La Corte d’Appello di Salerno dichiarava inammissibile il ricorso dell’Amministrazione poichè il termine di decadenza comunque rispettato in dipendenza della notifica nulla ed il ricorso in opposizione depositato oltre il termine perentorio stabilito, una volta sanata la nullità con l’avvio della lite. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrati anche con nota difensiva.
La srl Comec in liq., regolarmente evocata, ha resistito in questo giudizio di legittimità con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’Amministrazione della Giustizia s’appalesa siccome fondato limitatamente al secondo motivo di impugnazione.
Con il primo mezzo d’impugnazione il Ministero ricorrente denunzia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2 poichè la Corte salernitana non ebbe a considerare che il decreto emesso dal Consigliere delegato fu comunicato dalla cancelleria alla società istante il 25.5.2015, mentre comunque fu notificato erroneamente il 23.12.2015 ossia ben oltre il termine di decadenza sicchè era intervenuta l’inefficacia del decreto citato.
Con la seconda doglianza l’Amministrazione ricorrente deduce violazione della norma L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, art. 144 c.p.c. ed R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 2 con conseguente nullità del provvedimento impugnato, poichè la Corte campana ha ritenuto tardiva la proposizione dell’opposizione benchè comunque viziata la notifica alla sua entità centrale anzichè – come corretto – alla sua articolazione distrettuale, sicchè in difetto di valida notifica nemmeno correva il termine per la proposizione l’opposizione.
Il primo mezzo d’impugnazione appare privo di specificità.
Difatti l’Amministrazione contesta – deducendo vizio di violazione di legge – l’affermazione della Corte salernitana di avvenuto rispetto del termine decadenziale entro il quale va effettuata la notifica all’Amministrazione interessata del decreto emesso dal Consigliere delegato, ossia trenta giorni – nella specie – dalla comunicazione da parte della cancelleria dell’avvenuta emissione del decreto.
In effetti il Collegio campano ha osservato il disposto della norma denunziata siccome violata, posto che ha individuato con precisione – sulla scorta dei documenti in atti – il momento dell’avvenuta comunicazione di cancelleria al 4.12.2015, osservando come la notifica – ancorchè nulla -, avvenuta il successivo 23.12.2015, di ricorso e decreto all’Avvocatura generale comportava l’osservanza del termine in questione.
L’Amministrazione invece deduce che la Corte ebbe ad errare nell’apprezzare l’effettivo momento di comunicazione da parte della cancelleria al difensore del citato decreto, posto che avvenne mediante comunicazione telematica il 25.5.2015.
Quindi il vizio dedotto non tanto va sussunto nella violazione del dictum della norma, bensì va ricondotto all’apprezzamento della prova documentale afferente il momento di eseguita comunicazione ossia del dies a quo del termine in questione.
Ma al riguardo, non solo parte resistente segnala la novità del documento prodotto a sostegno della denunzia – che in effetti appare rilasciato dalla Cancelleria il 16.9.2016 ossia dopo la pronunzia del decreto impugnato – e della questione, ma soprattutto l’Amministrazione sostiene il suo argomento con il deposito di un documento – non rientrante tra quelli ammessi ex art. 372 c.p.c. – senza anche indicare d’aver depositato tempestivamente lo stesso nel grado di merito e senza nemmeno dettagliare le modalità d’instaurazione d’effettivo contraddittorio al riguardo tra le parti avanti il Collegio salernitano.
Da ciò discende l’aspecificità e quindi inammissibilità del citato mezzo d’impugnazione.
Fondata appare invece la seconda ragione di doglianza afferente la declaratoria di tardività della proposizione dell’opposizione,avendo la Corte di merito ritenuto che, sanata la notificazione effettivamente viziata da nullità dallo svolgimento stesso dell’opposizione da parte dell’Amministrazione, comunque rispetto alla data di effettuazione della notifica errata il ricorso era stato depositato scorso il termine di giorni trenta.
L’argomento utilizzato dalla Corte salernitana per giungere a tale statuizione appare fondato sull’insegnamento deducibile dall’arresto n. 12252/09 di questa Suprema Corte a sezioni unite,che tuttavia appare specifico per la sola ipotesi del regolamento di giurisdizione – facoltà alternativa di notificazione presso la sede distrettuale o centrale dell’Avvocatura dello Stato – e non già estensibile alle ipotesi di – pacifico – vizio della notificazione alle Amministrazioni dello Stato, come nella specie – Cass. sez. 2 n. 4977/15 -, posto che la nullità rimane sanata al momento della costituzione in giudizio e non retroagisce al momento della notifica nulla.
Viceversa, come rettamente sottolineato dalla parte ricorrente – Cass. sez. 2 n. 21658/16 – nell’ipotesi di notificazione viziata da nullità, se il decreto ottenuto dalla parte privata non diviene inefficace, tuttavia non decorre il termine assegnato all’Amministrazione per proporre opposizione, sicchè una volta accertata l’esistenza della nullità della notificazione e della conseguente non conoscenza tempestiva del provvedimento da parte dell’articolazione periferica, dell’Avvocatura dello Stato abilitata all’opposizione – come nella specie -,la Corte di merito non poteva ritenere tardiva l’opposizione spiegata dal Ministero, bensì esaminarla, quando fossero avanzate questioni attinenti al merito della questione e non solo la denunzia della nullità della notifica, similmente che in relazione alla disciplina sul decreto ingiuntivo.
Pertanto il provvedimento impugnato limitatamente al secondo motivo va cassato e la causa rimessa per l’esame delle altre questioni proposte con l’originaria opposizione, non altrimenti già definite, alla Corte d’Appello di Salerno in altra composizione.
Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, relativamente al quale cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020