LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6802/2019 proposto da:
A.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Marciano per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, elettivamente domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso il decreto n. 953/2019 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del 01/02/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella camera di consiglio del 13/02/2020.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis da A.J. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.
Il Tribunale di Milano respingeva la domanda non ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, apprezzando anche del racconto la sua scarsa credibilità.
2. A.J. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi.
Il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura erariale ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, nato in *****, cresciuto a *****, di religione cristiana, appartenente al gruppo etnico Edo, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese perchè, studente iscritto all’università *****, secondo anno di geofisica, era ricercato dalla setta degli Ogboni che lo voleva precettare al suo interno dopo la morte del padre.
Egli riferiva di essersi rivolto alla polizia e che a causa della denuncia sporta, per la quale veniva arrestato un proselite della setta, altri consociati, che erano andati a cercarlo all’università, nel corso di uno scontro a fuoco uccidevano la sua ragazza.
Temendo per la propria vita il ricorrente raggiungeva l’Italia attraverso il Niger e la Libia.
2. Sulla indicata premessa il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e quindi omesso esame di un fatto decisivo della controversia per mancato esame della documentazione prodotta a supporto del proprio racconto a fondamento della credibilità.
Il Tribunale che aveva ritenuto il racconto del ricorrente non credibile innanzitutto dubitando della stessa iscrizione all’università in mancanza di prova in ordine all’immatricolazione aveva omesso di valutare il documento n. 18 allegato alla memoria del 18.12.18 e relativo all’immatricolazione universitaria oltre che le dichiarazioni della madre del ricorrente che confermavano la persecuzione del figlio.
2.1.1. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnato decreto che articolata su più rilievi sortisce l’effetto in quanto non contestata in siffatti termini di rendere inammissibile l’impugnazione proposta per difetto di interesse (Cass. n. 11493 del 11/05/2018; Cass. n. 18641 del 27/07/2017).
Il Tribunale non fonda con carattere esclusivo o di priorità logica il giudizio sulla non credibilità del racconto sulla mancanza di prova della immatricolazione universitaria, ma anche sulle genericità del narrato quanto ai riferimenti effettuati dal narrante alla setta degli Ogboni, segnalando i giudici del merito, il carattere non circostanziato delle ragioni del rifiuto di aderire alla setta ed una serie di evidenze fattuali che, nella riferita cronologia e nelle modalità secondo le quali sarebbe intervenuta la persecuzione, rinvengono il limite alla credibilità del narrato (così: per l’indicazione iniziale del dichiarante di essersi trattenuto a casa dopo l’aggressione presso l’ostello universitario per alcuni giorni per poi precisare, a fronte di dubbi dell’intervistatore sul perchè non fosse stato raggiunto dagli appartenenti alla setta, di essersi trattenuto solo per una notte; per la circostanza che i settisti dopo l’iniziale minaccia per cambiare vita l’avessero lasciato andare perchè potesse continuare a frequentare l’università; la genericità del racconto sull’uccisione della fidanzata).
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria in ordine alla effettiva situazione sociale, politica ed economica della ***** e sulla sua pericolosità.
La giurisprudenza di legittimità, con interpretazione convenzionalmente orientata, prevede che la protezione sussidiaria possa essere concessa in caso di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile senza che il richiedente debba fornire la prova di esserne interessato in modo specifico quando il livello di violenza indiscriminata di un conflitto armato in corso sia tale da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga al rischio di subire gli effetti della minaccia anche per la sua sola presenza sul territorio.
Da notizie diffuse su diversi siti internet, tra i quali il rapporto di Amnesty International 2017-2018 ed sito “viaggiare sicuri” aggiornato al 7 marzo 2018, sarebbe emerso un quadro allarmante che avrebbe coinvolto l’intero Paese in ordine alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, registrando l’incremento di violenze legate a rituali sacrificali.
2.2.1. Il motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità per le ragioni di seguito indicate.
La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 31/01/2019 n. 3016; Cass. 29/10/2018 n. 27336).
Il ricorrente non ha dedotto di aver fatto valere dinanzi al Tribunale l’esistenza di un conflitto armato e di una violenza diffusa tale da integrare la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nella definizione datane nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07, meglio conosciuta come Elgafaji, e quindi quando la situazione del Paese sia fuori del controllo delle autorità statuali sotto il profilo del controllo della violenza nella non necessità dell’individualizzazione della minaccia o del pericolo in quanto desumibili dalla situazione oggettiva.
Sull’indicato principio, chiaro nelle affermazioni di questa Corte di legittimità (Cass. 08/07/2019 n. 18306; Cass. 02/04/2019 n. 9090; Cass. 15466/2014; Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 8281/2013), va corretta nei termini di cui all’art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione adottata dal Tribunale di Milano che, pure non attinta dal proposto motivo, realizza in ogni caso una errata commistione tra situazioni individuali e generalizzate di rischio, destinata a non cogliere della indicata giurisprudenza di legittimità i suoi più propri contenuti, ispirati ai principi espressi dalla Corte di Lussemburgo.
2.3. Con il terzo motivo si fa valere vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il rilascio del permesso di soggiorno.
Il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione prodotta ed attestante lo svolgimento di regolare attività lavorativa e l’inserimento del richiedente in Italia nè avrebbe valutato la situazione del paese di origine in tal modo mancando di comparare la situazione del ricorrente prima della partenza e quella cui egli si sarebbe trovato esposto in caso di rimpatrio.
2.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di allegazione nella parte in cui si contesta la omessa valutazione del paese di origine e di specificità nel resto non provvedendo il ricorrente ex art. 366 c.p.c., n. 6 ad indicare i documenti mancati nell’esame da parte del Tribunale (Cass. n. 22792 del 07/10/2013; Cass. n. 5858 del 08/03/2013.
3. Il ricorso è pertanto e conclusivamente infondato.
Nulla sulle spese nell’irritualità della costituzione del Ministero dell’Interno.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020