LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31969-2018 proposto da:
COMUNE DI NICOSIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA LO GRASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MATARAZZO;
– ricorrente –
e contro
F.LLI B. SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1104/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Comune di Nicosia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società F.lli B. s.r.l., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, confermando la pronunzia di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento relativa a TARSU per l’anno 2011. Il giudice di appello ha ritenuto che nel territorio regionale la competenza ad adottare modifiche tariffarie in materia TARSU non spetta al Sindaco ma rientra fra le attribuzioni del Consiglio comunale, nemmeno potendosi ritenere valida la delibera adottata dalla Giunta Municipale a distanza di tre anni.
La parte intimata non si è costituita. Il ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo proposto il Comune di Nicosia ha dedotto la violazione della L. n. 142 del 1990, art. 4 e art. 32, comma 2, lett. g), nonchè della L.R. Sicilia n. 48 del 1991, art. 1, e della L.R. n. 7 del 1992, art. 13. Assume che nel territorio siciliano la competenza in materia di determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi apparterrebbe al Sindaco.
La censura è fondata nei termini di cui in motivazione.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affrontare questioni simili a quella di cui qui si discute, con riguardo alle determine comunali in materia di determinazione delle aliquote delle tariffe ai fini TARSU. In tali circostanze si è affermato che “Il D.P.R. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g) ed e) riconosce la competenza del Consiglio Comunale per l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione”. Il medesimo decreto, art. 4, stabilisce che “lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi”. La riserva contenuta nella norma testè riportata è stata in Sicilia recepita con la L.R. n. 48 del 1991, art. 1, lett. a), recante “Provvedimenti in materia di Autonomie Locali”, a mente del quale “lo statuto nell’ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi”. Dal canto suo lo Statuto del Comune di Palermo, art. 49, attribuisce alla Giunta la competenza di procedere” a variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal Consiglio comunale”. Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, ha sancito la competenza del Consiglio Comunale sull’istituzione e ordinamento dei tributi, con espressa esclusione della determinazione delle relative aliquote che in via residuale è stata attribuita alla Giunta comunale. Alla luce del complesso normativo sopra passato in rassegna l’orientamento assolutamente predominante di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha avuto modo di affermare che “in tema di TARSU, nella vigenza della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri, e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della Giunta e non del Consiglio Comunale, atteso che il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione; e, inoltre, che i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria; – nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (Statuto Regionale approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, artt. 14 e 15), trova applicazione la riserva contenuta nella L. n. 142 del 1990, art. 4, recepita a livello regionale dalla L.R. n. 48 del 1991, art. 1, lett. a), secondo la quale lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi (…)”- cfr. Cass. n. 22229/2019, Cass. n. 20623/2019 -.
Orbene, tale indirizzo ha altresì riconosciuto la possibilità agli Statuti dei singoli enti locali il riconoscimento di una specifica competenza ai Sindaci in materia alla stregua di quanto previsto dalla L. n. 142 del 1990, art. 4.
Sulla base di tale coordinate, appare evidente l’erroneità della decisione impugnata che ha escluso la competenza del Sindaco sull’errato presupposto che la stessa competenza in materia tariffaria relativa alla TARSU fosse riservata al consiglio comunale, senza invece considerare i principi sopra esposti che giustificano la competenza della Giunta o del Sindaco a seconda della previsione specifica contenuta nello Statuto del Comune ricadente all’interno della regione Siciliana.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020