Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9879 del 26/05/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20909-2018 proposto da:

O.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO MARIA GIOVANNI UBERTAZZI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC COOP SPA in persona dei legali rappresentanti e procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINA ALESSIA SALA;

– controricorrente –

nonchè contro FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1126/2017 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. O.M., con ricorso del 22/06/2018 affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria, chiede la cassazione della sentenza n. 1126/2017 del 20/7/2017 del Tribunale di Como che, nel respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a richiesta della Banca Popolare di Sondrio s.p.a. in relazione a una fideiussione rilasciata dal ricorrente alla banca a copertura delle esposizioni della società ***** s.r.l, non ha ritenuto fondata la dedotta eccezione di inefficacia della medesima. La Corte d’appello di Milano, in data 4 aprile 2018, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ex 348 bis c.p.c..

2. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio s.p.a., mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1321 e 1936 c.c., in considerazione della validità assegnata alla fideiussione sottoscritta dal solo fideiussore, e non anche dalla banca.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella valutazione delle prove testimoniali, dalle quali si desumerebbe uno stretto collegamento della fideiussione a un finanziamento futuro e non a debiti sociali già esistenti.

3. Con il terzo motivo denuncia l’errata valutazione delle prove testimoniali dell’appellante, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sempre in relazione all’oggetto della fideiussione.

4. Con il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1936 c.c., in relazione alla errata considerazione della sussistenza di un rapporto di accessorietà con l’obbligazione principale, invece mai nata.

5. In primo luogo va osservato che l’eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente, è infondata, risultando da parte del ricorrente prodotta l’attestazione di ricezione della comunicazione dell’ordinanza spedita via pec dalla cancelleria, da cui emerge che il ricorso è stato notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di comunicazione, e dunque entro il termine breve previsto ex art. 348 ter c.p.c. (v. Cass. – sez 3 sentenza 11720/2018; Cass.- sez. 3 sentenza 20236/2015; Cass. Sez 6-3 ordinanza 25115/2015).

6. Quanto al merito del ricorso, i motivi vanno trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Essi si dimostrano inammissibili per le seguenti assorbenti ragioni.

7. Va pregiudizialmente rilevato che il ricorso non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 n. 3, 4,6 c.p.c., come eccepito nel controricorso.

8. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata, facendo riferimento a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto valido il negozio fideiussorio sottoscritto dal solo fideiussore, sull’assunto che esso può avere natura di negozio unilaterale (si veda, da ultimo, Cass. sez 6 -1 ord 30409/2017; Sez. 3, Sentenza n. 3525 del 13/02/2009). La censura, invece, non si è confrontata con tale indirizzo giurisprudenziale riportato in motivazione.

9. I restanti motivi nn. 2), 3), e 4), tutti attinenti a questioni processuali che intendono mettere in discussione l’esito dell’attività istruttoria, sono parimenti inammissibili in quanto formulati in violazione dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti al n. 3, 4, 6 dell’art. 366 c.p.c..

10 Difatti, non vengono riportati, per la parte strettamente inerente al tema in discussione, gli atti sui quali si fonda il ricorso, a cominciare dalla fideiussione, nonchè gli atti su cui si fonda il processo, in riferimento ai quali mancano puntuali indicazioni necessarie inerenti alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo, per renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) della loro esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, in particolare 6/11/2012, n. 19157).

11. Ed invero, la mancanza anche di una sola delle suddette indicazioni rende inammissibile il ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

12. Inoltre, non è idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui la fideiussione è stata sottoscritta non in funzione di un futuro ipotetico finanziamento, bensì in relazione a debiti di notevole entità maturati dalla società debitrice principale (v. p. 10 della sentenza impugnata) difettando l’argomentazione offerta, quindi, di un confronto con la ratio decidendi, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. SU n. 7074 del 2017, in motivazione).

13. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, poste a carico della parte ricorrente, che vengono liquidate come di seguito sulla base delle tariffe vigenti in favore della sola controricorrente, non avendo l’atro intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 5800,00, di cui Euro 5.600,00 per onorari, oltre 15% per spese forfettarie e ulteriori oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472