Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9936 del 27/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29512/2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 30/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/10/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato il 30 agosto 2018, ha rigettato la domanda proposta da T.A., cittadino del Ghana, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non ricorrendo dalle sue stesse dichiarazioni i motivi di persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7.

In particolare, costui aveva riferito di essere fuggito una prima volta dal Ghana dopo essere stato coinvolto negli scontri del 2010 derivanti da conflitti tra due villaggi, a seguito dei quali risultava ricercato dalla polizia, di esservi rientrato nel 2015, ma resosi conto di essere ancora ricercato, aveva lasciato definitivamente il suo paese d’origine.

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione T.A. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta il ricorrente che il Giudice di primo grado ha valutato in maniera apodittica la situazione della regione del Ghana, non indicando alcuna fonte internazionale qualificata, se non con un mero richiamo all’ultimo report di Amnesty International su tale paese. Peraltro, l’asserita inverosimiglianza e contraddittorietà del suo racconto non può essere da sola motivo di esclusione della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta il ricorrente che il giudice di primo grado ha omesso totalmente di pronunciarsi sulla domanda di protezione sussidiaria, avendo limitato la propria analisi all’esame della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione umanitaria.

3. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Va in primo luogo, osservato che dall’esame della sentenza impugnata emerge in modo inequivocabile che il Tribunale di Campobasso ha implicitamente esaminato anche la domanda di protezione sussidiaria, in considerazione del chiaro riferimento alla situazione politica interna del paese del richiedente, che è stata ritenuta sostanzialmente stabilizzata, come esplicitato dal più recente rapporto di Amnesty International.

Con tale accertamento, che in quanto apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 12/12/2018 n. 32064), il ricorrente si è, peraltro, anche confrontato, formulando, tuttavia, (nel primo motivo) una doglianza inammissibile, essendo finalizzata esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo il Ministero costituito in giudizio.

Non si applica il doppio contributo, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato, (Ndr: testo originale non comprensibile).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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