LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33845/2018 proposto da:
D.I., rappresentato e difeso dall’avv. Lombardo O., indirizzo Pec;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Ric Prot Int Verona Sez. Padova;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1343/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2019 da Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 19/2/2018, ha rigettato l’appello avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia di conferma del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova in ordine alle istanze avanzate da D.I. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perchè omosessuale e per questo temeva di essere perseguito. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, in ordine all’accertamento di situazioni personali derivanti dalla condizione del ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Venezia non ha concesso la protezione umanitaria.
In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo si rivela inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dalla Corte di Appello in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente alla luce della valutazione comparativa espressa dal giudice di merito con esaustiva indagine circa le condizioni rispettivamente descritte dello straniero con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione in Italia acquisita, valutazione in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede.
Nella specie, la Corte territoriale non è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, avendo ritenuto che i fatti lamentati non siano attendibili e comunque non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.
La censura in ogni caso si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.
Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove è dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove è dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020