Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.9959 del 27/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18888/2015 proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO MASIA;

– ricorrente –

contro

C.G., T.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO RICCIUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati BENEDETTO ARRU, UMBERTO CONGIATU, ANTONIO GIOACCHINO DETTORI;

– controricorrenti –

e contro

T.V., L.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 182/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 18/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 18 aprile 2015 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha condannato A.G.: a1) ad eliminare la veduta illegittima realizzata sul proprio fondo, mediante l’adozione di pannelli fissi idonei, per materiali e misura, ad impedire qualunque veduta, diretta o obliqua, sul fondo di T.G. e C.G., dalla veranda coperta per la quale era sorta controversia; a2) a pagare a medesimi T. e C. la somma di 120,00 Euro annuali, senza rivalutazione, dalla data della domanda a quella di esecuzione delle opere sopra indicate e oltre interessi legali sino al saldo sulla somma devalutata alla data della domanda e via via annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza; a3) al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore di T.V. e L.T.; b) ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado, quanto al rigetto della domanda di rivendica proposta dall’ A., in relazione ad una striscia di terreno posta al confine con il fondo di T.G. e C.G.; c) ha compensato le spese in relazione al rapporto tra l’ A., da un lato, e T.G. e C.G., dall’altro.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che, dal punto di vista contrattuale, il confine tra i cortiletti che circondano le proprietà dell’ A. e dei T. – C., alla luce delle risultanze dell’atto di compravendita e della documentazione fotografica prodotta, corrisponde esattamente a quello dato dalla proiezione orizzontale dei muri delle facciate; b) che, successivamente alla stipula del contratto di vendita da parte dell’originario, unico proprietario dell’immobile, si erano svolte, secondo quanto riferito dal teste Q., trattative per l’individuazione del confine tra i due cortili, stante la mancanza di qualsiasi recinzione, con conseguente oggettiva incertezza sulla linea di demarcazione; c) che, sempre in epoca successiva alla conclusione del contratto, era stato realizzato dall’ A. un muro divisorio, sormontato da una rete metallica non attraversabile, non comprendente l’area rivendicata dal primo; d) che contestualmente a quest’ultima opera era stato operato uno spostamento delle cisterne idriche dal cortile di proprietà A. a quello controverso e a spese di T.V. e L.T., danti causa di T.G. e C.G.; d) che sia la realizzazione del muro che lo spostamento delle cisterne dimostravano la conclusione per facta concludentia di un negozio di accertamento avente ad oggetto l’individuazione della linea di confine; e) che anche nel progetto di ampliamento della veranda dell’ A., quest’ultima aveva un andamento che rispettava quello del muro divisorio realizzato dallo stesso; f) che infondata era la censura avente ad oggetto l’inammissibilità della prova per testi, giacchè l’accordo per l’individuazione del confine non richiede la forma scritta e si era perfezionato dopo la vendita.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso T.G. e C.G., i quali hanno anche depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. T.V. e L.T. non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1362 c.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “errata e contraddittoria motivazione” in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Rileva il ricorrente che la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto che il tenore letterale del rogito notarile era chiaro, quanto al fatto che la striscia di terreno in contestazione era di proprietà dell’ A., aveva fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale concernente il diverso caso in cui, in ragione dell’incertezza dei confini, i proprietari, di comune accordo, pongono in essere atti idonei a rimuovere tale situazione.

La censura è infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d’accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta ad substantiam e rende definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta (di recente, v. Cass. 19 febbraio 2019, n. 4835).

Si tratta di una applicazione del generale figura del negozio di accertamento, caratterizzata dall’intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto – al quale si collega – al fine di precisarne l’esistenza, il contenuto e gli effetti, rendendo definitive ed immutabili situazioni di obiettiva incertezza e vincolando le parti ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti risultanti dall’accertamento (ancora con riferimento alla esatta determinazione del confine, si vedano Cass. 22 gennaio 2019, n. 1636; Cass. 30 marzo 2009, n. 7640).

In tale cornice di riferimento, la valutazione espressa dalla Corte d’appello, quanto alla linea di confine contrattualmente stabilita, rappresenta un passaggio argomentativo compatibile con la motivata affermazione, anche per l’assenza di segni di delimitazione, di una obiettiva incertezza tra le parti, le quali non avrebbero altrimenti posto in essere tutte le complesse attività descritte nella sentenza impugnata.

Ora, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per effetto del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis alla controversia in esame, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (v., ad es., Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

Escluso, per le ragioni sopra indicate, che tali radicali vizi emergano nella valutazione operata dalla Corte territoriale quanto all’obiettiva incertezza della linea di confine, deve concludersi per l’esatta applicazione del citato orientamento giurisprudenziale, che proprio in tale situazione trova il suo presupposto.

2. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 c.c. e segg., artt. 1350 e 2725 c.c.; omesso esame di prove emerse in atti; errata valutazione di prove; violazione delle regole legali di prova (violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.). Errata e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”.

Il ricorrente rileva: a) che le prove testimoniali, alla luce delle considerazioni sviluppate nel primo motivo, erano inammissibili; b) che, in ogni caso, esse erano interessate, lacunose e contraddittorie; c) che i giudici di merito, anzichè operare un esame globale degli elementi di prova disponibili, si erano limitati a selezionare le risultanze confermative della ricostruzione fattuale prescelta, trascurando molti elementi di segno diverso; d) che, per effetto del rigetto della domanda dell’ A., i giudici di merito avevano accolto la domanda riconvenzionale fondata dai coniugi T. – C. sulla violazione dell’art. 905 c.c., in relazione alla veranda realizzata sul confine erroneamente individuato.

La critica è infondata, laddove denuncia una inammissibilità della prova testimoniale insussistente, alla luce dell’inoperatività, nel caso del negozio di accertamento della linea di confine, dell’art. 1350 c.c. e dei limiti concernenti la prova testimoniale (v., ad es., su quest’ultimo profilo, già Cass. 7 dicembre 1991, n. 13212).

E’ invece inammissibile, laddove critica la valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici di merito, in tale modo ponendosi al di fuori del perimetro di applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale ricordato nell’esame del primo motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo si lamenta un’errata statuizione delle spese di lite, in violazione dell’art. 91 c.p.c.; nonchè “errata e contraddittoria motivazione” in ordine ad un punto decisivo della controversia.

La censura attiene all’accoglimento dell’appello incidentale proposto da T.V. e L.T., al fine di dolersi della mancata regolamentazione delle spese processuali nei loro confronti.

Osserva il ricorrente che i T. – L. erano stati chiamati in causa dei T. – C., per essere tenuti indenni dalle pretese dell’ A., laddove la stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che gli originari accordi erano chiari nell’individuazione della linea di confine e che il preteso negozio di accertamento era avvenuto nel 1997, dopo che i T. – C., nel 1995, avevano acquistato il bene dai T. – L..

La censura è infondata, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31889).

4. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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