Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.9968 del 27/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29058/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALPOLICELLA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PROVINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO GALLIMBERTI;

– ricorrente –

contro

M.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1414/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso in via preliminare per la verifica della rituale notifica del ricorso alle parti contumaci, nel merito fondato il III motivo del ricorso, rigetto del resto.

udito l’Avvocato GALLIMBERTI PIERO difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati.

RITENUTO

che:

– il ricorso per cassazione è stato notificato agli intimati contumaci nel giudizio d’appello ( P.A., + ALTRI OMESSI) a mezzo del servizio postale; tuttavia si rinvengono in atti solo le ricevute di spedizione, e non gli avvisi di ricevimento, che sono invece essenziali ai fini della prova del perfezionamento della notificazione (Cass. 18361/2018);

– che la notificazione è stata correttamente eseguita nei confronti delle parti costituite in grado d’appello, nonchè nei confronti del contumace G.E., al quale la notificazione è stata eseguita in via telematica a indirizzo PEC risultante da Registro INIPEC;

– che sussistono, pertanto, le condizioni per concedere alla parte ricorrente termine per produrre gli avvisi di ricevimento delle notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale o, in alternativa, per provvedere alla loro rinnovazione, con rinvio della causa a nuovo ruolo (Cass. n. 20501/2015).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo alla parte ricorrente il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per produrre gli avvisi di ricevimento delle notificazioni del ricorso fatte a mezzo del servizio postale o, in alternativa, per provvedere, nel medesimo termine, alla rinnovazione della stessa notificazione nei confronti delle parti indicate in premessa.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano del collegio, per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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