Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.10052 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25878-2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 2468 PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6799/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 20/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da O.O., cittadino della *****, il decreto n. 6799/2019 del Tribunale di Venezia.

Il ricorso è fondato su un motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (Ndr: testo originale non comprensibile).

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Venezia.

Quest’ultimo respingeva l’impugnazione col provvedimento oggetto del ricorso oggi in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato delibera di ammissione al gratuito patrocinio e memoria “integrativa” ex art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il motivo del ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Viene svolta doglianza in relazione alla pretesa errata valutazione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione internazionale e del permesso di soggiorno.

Si prospetta con il motivo la circostanza che la ***** non tutelerebbe un cittadino, come il richiedente protezione, sottoposto a “condotte persecutorie”. La doglianza non è ammissibile in quanto non si confronta con l’effettiva ragione della decisione impugnata.

Il Tribunale, al di là dell’approfondimento (pretesamente incompleto, secondo parte ricorrente) sulla setta cd. “*****” ha valutato la fattispecie con ampio e congruo riferimento a fonte adeguata.

Nel provvedimento censurato vi è ampio riferimento al rapporto EASO ed ad analisi con diretto riferimento alle regioni della ***** ed alle varie e diversificate problematiche tipiche di ciascuna di esse.

(Ndr: testo originale non comprensibile).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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