Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10135 del 16/04/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18094 – 2019 R.G. proposto da:

I.A. – c.f. ***** – IA.AN. – c.f. *****

– IA.AL. – c.f. ***** – (eredi di i.a.), elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Firenze, alla via Carlo del Prete, n. 129, presso lo studio dell’avvocato Flavio Russo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

STAUBLI ITALIA s.p.a. – c.f. ***** – in persona del procuratore V.D., elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Seregno, alla via A. De Gasperi, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Davide Confalonieri che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 491/2019 della Corte d’Appello di Firenze;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

FATTO E DIRITTO

preso atto che la s.p.a. controricorrente ha evidenziato (cfr. controricorso, pagg. 9 – 10) che in analoga controversia tra le stesse parti la Corte d’Appello di Firenze ha pronunciato sentenza n. 128/2019 e che avverso tale sentenza essa controricorrente ha proposto ricorso per cassazione, al quale resistono gli eredi I.: trattasi del giudizio pendente innanzi a questa Corte ed iscritto al n. 12923/2019 r.g.;

dato atto che si è acclarato che il giudizio n. 12923/2019 r.g. pende dinanzi alla terza sezione civile di questa Corte;

dato atto che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità ed anche in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi (cfr. Cass. 31.10.2011, n. 22631; cfr. Cass. sez. un. 9.3.2012, n. 3690);

dato atto che il presente ricorso per cassazione ed il ricorso per cassazione iscritto al n. 12923/2019 r.g. riguardano “opposizione a precetto” (cfr. ricorso, pagg. 5 e 9), sicchè trattasi di “materia” in via tabellare riservata alla terza sezione civile di questa Corte;

visto l’art. 274 c.p.c..

P.Q.M.

dispone rimettersi gli atti al Primo Presidente di questa Corte, perchè valuti l’opportunità di eventuale riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al n. 12923/2019 r.g. e pendente innanzi alla terza sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472