LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32248-2019 proposto da:
SOCIETA’ PROGETTI IMMOBILIARI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato FABIO ORLANDO presso il cui studio a Roma, corso Vittorio Emanuele II 326, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONELLO PORTANOVA ed elettivamente domiciliato a Roma, via Tommaso Inghirami 76, presso lo studio dell’Avvocato GINA CARUGNO;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 24413/2018 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 19/12/2018, a seguito di ordinanza d’inammissibilità della corte d’appello di Roma ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
FATTO E DIRITTO
ritenuta la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione, già rimessa al Primo Presidente di questa Corte con ordinanza n. 21961 del 2020, relativa all’individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3.
PQM
La Corte così provvede: rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021