Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10138 del 16/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29931-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE BIANCO N. 87, presso lo studio dell’avvocato MARIANA LAIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO VILLA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 951/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi alla rettifica della rendita catastale e del classamento per gli anni 2013 e 2014 a seguito di DOCFA per lo scorporo dalla restante parte del fabbricato di un auditorium e dei locali ad uso soggiorno e mensa per assistenza e ricovero dei bisognosi, indicando per tali immobili le categorie catastali D/4 e D/8: riteneva la CTP l’obbligo di motivazione degli avvisi era stato rispettato avendo gli stessi fatto seguito ad una procedura DOCFA, ma riteneva congrua la categoria catastale B/1 e la relativa rendita proposte dalla parte contribuente;

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate e accoglieva quello incidentale della parte contribuente ritenendo immotivati gli avvisi di accertamento impugnati, perchè contenenti affermazioni gratuite, vaghe e contraddittorie, non indicando gli immobili presi a comparazione ubicati nella zona e quali siano le analoghe caratteristiche.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo; la parte contribuente non si costituiva ma in prossimità dell’udienza depositava una memoria tardiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce falsa applicazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1 e 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto gli avvisi di accertamento impugnati sarebbero sufficientemente motivati perchè scaturiti a seguito di procedura DOCFA e inoltre la stima diretta è propria degli immobili inquadrabili nelle categorie dei gruppi D e E;

ritenuta la necessità di rinviare a nuovo ruolo per verificare la regolarità della notifica del ricorso in Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per verificare la regolarità della notifica del ricorso in Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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