Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10190 del 16/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32808-2019 proposto da:

C.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato ANNARITA DI BATTISTA presso il cui studio a Roma, via Mazzini 113, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA ed elettivamente domiciliata a Roma, via del Tempio di Giove 21, per procura speciale agli atti;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 2724/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 19/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

La pronuncia in epigrafe ha rigettato l’appello che C.S. aveva proposto nei confronti della sentenza con la quale il tribunale, pur accogliendo l’opposizione proposta dalla stessa avverso la sanzione amministrativa che le era stata inflitta per le violazioni previste dal D.Lgs. n. 193 del 2007, art. 6, n. 5, aveva, tuttavia, compensato le spese di lite “in considerazione delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e della vicenda sanzionatoria”.

La corte, in particolare, ha ritenuto, in sostanza, che la decisione del tribunale era corretta sul rilievo che l’opposizione era stata accolta in ragione di un mero vizio di natura formale e che, di conseguenza, pur in presenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione contestata, la sanzione amministrativa era stata annullata. Il processo verbale di accertamento, infatti, non era stato comunicato entro i termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per cui, a fronte della perentorietà di tale termine, prevista dal comma 5 della stessa disposizione, l’obbligazione pecuniaria doveva ritenersi estinta per l’omessa notificazione nel termine prescritto.

C.S., con ricorso notificato il 28/10/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale, avendo annullato la sanzione amministrativa inflitta all’opponente per la natura meramente formale del vizio riscontrato, aveva correttamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, senza, tuttavia, considerare che la natura formale del vizio non giustifica la compensazione delle spese di lite.

1.2. Il motivo è fondato. La natura formale del vizio che ha determinato l’annullamento della sanzione amministrativa impugnata, infatti, non costituisce grave ed eccezionale ragione per consentire al giudice di merito di disporre la compensazione delle spese processuali. In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi, pertanto, ritenere sufficiente, in caso di impugnazione di sanzioni amministrative, il mero riferimento alla natura formale del vizio che ha determinato l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione che l’ha irrogata.

1.3. L’atto di irrogazione di una sanzione amministrativa, del resto, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione (Cass., n. 13723 del 2011) 1.4. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti.

2. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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