Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10214 del 19/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31564/2018 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 172, presso lo studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lombardi Baiardini Anna;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Prot. Internaz.

Firenze Sez. Perugia, Ministero Dell’Interno, *****,

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che appare opportuno rinviare la trattazione del ricorso in attesa della pubblicazione delle sentenze, emesse nella udienza pubblica di questa Sezione tenuta in data 11 dicembre u.s., concernenti la questione relativa alle modalità di deduzione nel ricorso per cassazione del vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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