Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10220 del 19/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16103/2019 proposto da:

M.M.Q., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Anna Lombardi Baiardini;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale, FIRENZE SEZ. PG;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che appare opportuno rinviare la trattazione del ricorso in attesa della pubblicazione delle sentenze, emesse nella udienza pubblica di questa Sezione tenuta in data 11 dicembre u.s., concernenti la questione relativa alle modalità di deduzione nel ricorso per cassazione del vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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