LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13174/2019 proposto da:
G.N.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Filippo Civinini 49, presso lo studio dell’avvocato Lunari Lara, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Riondato Pierluigi;
– ricorrente –
contro
Commissione territoriale riconoscimento protezione internazionale Verona sezione di Padova, Ministero dell’interno, *****;
– intimati –
avverso il decreto n. 2219/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/01/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Venezia 2219/2019, che ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti del precedente decreto di rigetto della opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale della competente commissione territoriale;
– che non svolge difese l’intimato.
CONSIDERATO
– che l’unico motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per avere il tribunale respinto l’istanza di sospensiva, in quanto non sarebbe stata provata la pendenza del ricorso per cassazione;
– che il ricorso è inammissibile, in quanto rivolto contro un provvedimento avente natura cautelare, e, dunque, atto di natura ordinatoria, privo di definitività e decisorietà (e multis, Cass. 12 maggio 2014, n. 10211, e Cass. 31 marzo 2014, n. 7498, sull’art. 373 c.p.c.; Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18189; Cass. 31 agosto 2011, n. 17859; Cass. 22 luglio 2011, n. 16121);
– che ciò consente di valorizzare tale autonoma ragione di inammissibilità, in disparte le considerazioni del P.G. sulla nullità della procura (attesa la recente rimessione di questioni al riguardo alle S.U.);
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021