Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.10270 del 19/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34162-2019 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

B.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BERTIGNONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/05/2019 R.G.N. 426/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’Avvocato SALVATORE PESCE, per delega Avvocato MARCO BERTIGNONO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 8.5.19, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Aosta del 27.4.18, che accertato che il contribuente aveva prodotto reddito inferiore ad Euro 5000 (soglia rilevante D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44, comma 2 convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003) – aveva annullato l’avviso di addebito per Euro 694 relativi a contributi per l’anno 2010 richiesti dall’INPS in ragione della iscrizione alla gestione separata dell’INPS.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.

Con l’unico motivo si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2 commi da 26 a 31, D.L. n. 98 del 2011, art. 18 convertito in L. n. 111 del 2011, L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 8, D.L. n. 269 del 2003, art. 40 e art. 44, comma 2 convertito in L. n. 326 del 2003, per avere trascurato che avvocato era iscritto all’albo e titolare di partita IVA.

Il ricorso e tardivo e come tale inammissibile.

La sentenza impugnata, infatti, risulta notificata con p.e.c. all’avvocato INPS costituito in appello, e sono decorsi i 60 giorni senza che sia stata proposta l’impugnazione in cassazione. L’INPS non ha del resto contestato in alcun modo la regolarità della notifica in questione (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 8464 del 27/3/2019).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 350 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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