Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10312 del 20/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8240/2015 R.G. proposto da:

P.B., con l’avv. Carlo Beltrani nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Beltrani, in Roma al viale Cesare Pavese, n. 101;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio n. 5039/06/2014, depositata il 31 luglio 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

Che:

Il contribuente conduce attività di bar rosticceria ed era attinto da accertamento per l’anno di imposta 2005 fondato sullo scostamento dagli studi di settore, consolidato dalla mancanza di chiarimenti quando evocato al contraddittorio endoprocedimentale.

Le ragioni del contribuente non erano apprezzate dal giudice di prossimità che riteneva irrilevante la mancata redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino in occasione dell’accesso del 2007, vertendosi dell’anno di imposta 2005. La sentenza di primo grado era confermata in appello, avverso cui spiega ricorso la parte contribuente, cui replica con tempestivo controricorso il patrono erariale.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso si riduce in una complessiva censura della gravata sentenza e delle attività accertative dell’Ufficio, lamentando non essersi tenuto conto degli elementi passivi del reddito induttivamente calcolato per lo scostamento dagli studi di settore, nè del fisiologico sfrido che subiscono le materie nel corso della lavorazione che caratterizza un esercizio che somministra alimenti, rispetto uno che rivende prodotti confezionati all’origine. In questo, gli accertatori avrebbero solo ammesso una riduzione del 1% del caffè.

Così come proposto, il ricorso per cassazione non presenta articolazione nei motivi prescritti dall’art. 360 c.p.c., limitandosi ad una richiesta generica e generale di rivalutazione del merito che resta inibita a questa Corte di legittimità.

Il ricorso è quindi inammissibile e tale va dichiarato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro seimilacinquecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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