Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.10380 del 20/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17615/2017 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GINO MARIA SCARPELLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/01/2017 R.G.N. 244/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

PREMESSO che con sent. n. 453/2016, depositata il 9 gennaio 2017, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciando sulle domande proposte da C.D. nei confronti di Generali Italia S.p.A. e dalla società nei confronti del proprio agente, ha dichiarato insussistente la giusta causa di recesso di quest’ultimo; ha respinto la domanda di risarcimento danni avanzata da Generali Italia S.p.A. e ogni altra domanda della stessa; ha riconosciuto crediti reciproci delle parti (rispettivamente per indennità e a titolo di rivalsa), determinando un saldo attivo a favore della Compagnia e condannando l’agente al pagamento della somma così risultante; ha compensato le spese di lite dei due gradi di giudizio;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso.

RILEVATO

che nelle more del giudizio di cassazione il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e relazione di notifica dello stesso;

– che sussistono, pertanto, le condizioni perchè venga dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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