Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10391 del 20/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9479/2016 R.G. proposto da:

G.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Fioretti, con domicilio eletto in Roma, via F. Civinini, n. 105;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT FACTORING S.P.A., rappresentata da L.M. e B.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Formaro, con domicilio eletto in Roma, via Pomezia, n. 11, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Grassia;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1973/15, depositata il 12 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

RITENUTO

che con decreto ingiuntivo n. 18820/13, emesso il 15 maggio 2013, il Tribunale di Milano, su ricorso dell’Unicredit Factoring S.p.a., intimò a G.F., in qualità di fideiussore della Fe.Re. S.r.l., il pagamento della somma di Euro 183.299,94, oltre interessi al tasso del 2,56%, a titolo di restituzione delle anticipazioni ricevute dalla predetta società in virtù di un contratto di factoring con linea di credito stipulato il 20 ottobre 2008;

che avverso il predetto decreto il G. propose opposizione, rigettata dal Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2015;

che il gravame interposto dal G. è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Milano, con ordinanza emessa il 13 ottobre 2015 ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.;

che avverso la sentenza di primo grado il G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria;

che l’Unicredit ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che con atto sottoscritto anche dal difensore il 13 novembre 2020, notificato in pari data e depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, a seguito di accordi intercorsi con la controparte, chiedendo disporsi l’integrale compensazione delle spese processuali;

che con atto sottoscritto il 16 novembre 2020 e depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020 unitamente alla rinuncia, il difensore della controri-corrente, a tanto legittimato in virtù della procura speciale rilasciata in calce al controricorso, ha dichiarato di accettare la rinuncia;

che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna del rinunciante alle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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