Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10779 del 22/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22111-2018 proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA LONGO, SALVATORE ASERO MILAZZO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PATERNO’, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFIO PLATANIA, BRUNO FIORITO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 410/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA;

udito l’Avvocato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. L.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/2/2018 della Corte d’Appello di Catania, depositando memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Paternò.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che del Collegio che ha pronunziato la sentenza impugnata ha fatto parte, in qualità di relatore, un giudice ausiliario.

Con le ordinanze interlocutorie 9 dicembre 2019, n. 32032 e 32033 questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 102 Cost., comma 1 e art. 106 Cost., commi 1 e 2, di alcune disposizioni del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario lo status di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la corte d’appello, in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte.

Il Collegio ravvisa pertanto la sussistenza di ragioni deponenti per l’opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale sulle ordinanze richiamate.

S’impone conseguentemente il rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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