Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1086 del 21/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21200-2018 proposto da:

A.M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato M.C.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di FIRENZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2868/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che A.M.K., nato in Senegal, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza di corte d’appello sopra indicata lamentando, con unico motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e “l’omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”;

che, in particolare, lamenta l’erronea esclusione della ricorrenza, nella regione del Senegal da cui proviene (Casamance), di una situazione di violenza indiscriminata, assimilabile al conflitto armato interno alla stregua della nota giurisprudenza della Corte Europea, che giustificherebbe l’accoglimento della sua domanda di protezione sussidiaria a norma del richiamato art. 14, lett. c);

ritenuto che la doglianza è inammissibile, sotto entrambi I profili denunciati, peraltro indistintamente, dal ricorso;

che infatti il provvedimento impugnato ha motivato il suo convincimento sulla base di accreditate fonti di informazione specificamente indicate, nel rispetto dunque del disposto sia del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 sia del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) e la critica svolta al riguardo in ricorso si sostanzia nella richiesta di un riesame di tale valutazione, non consentita in sede di verifica di legittimità, neppure sotto il profilo del vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove come nella specie – la doglianza non attenga all’omesso esame di un fatto decisivo puntualmente indicato in ricorso (che si limita ad indicare non utilmente pronunce giurisprudenziali che secondo il ricorrente avrebbero raggiunto conclusioni difformi da quella del provvedimento qui impugnato); che non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, in difetto di atttività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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