LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32215/2018 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 172, presso lo studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lombardi Baiardini Anna;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 25/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da P.E. cittadina *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato ala richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
La richiedente ha riferito di avere avuto i genitori separati che non avevano la possibilità di mantenerla ed allora all’età di 14 anni l’avevano affidata alle cure dello zio paterno che però non l’aveva fatta studiare e l’aveva destinata all’attività domestica e spesso, tornando a casa dal lavoro ubriaco, la picchiava. A seguito dell’esplosione di una bomba di ***** erano partiti per la Libia, ma si era dovuta nascondere da un amico dello zio in ragione del colore della sua pelle, sennò l’avrebbero sequestrata. Poi un giorno un gruppo di persone attacca la casa dell’amico dello zio, c’è una sparatoria ma lei riesce a scappare.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha reputato che i fatti narrati fossero estranei al perimetro normativo della protezione richiesta cosi che non gli ha riconosciuto nessuna delle protezioni richieste, neppure la protezione umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo di ricorso.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
La ricorrente censura la decisione del tribunale per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata concessione della protezione umanitaria, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nei traumi psichici e fisici subiti durante il percorso.
Il motivo è inammissibile, quanto al profilo delle sofferenze patite in Libia, perchè generico e perchè non sono state allegate le conseguenze in termini di vulnerabilità personale (Cass. n. 28781/20), mentre è infondato quanto al profilo della violenza indiscriminata nel paese di transito, in quanto il richiedente non verrebbe certamente rimpatriato in tale paese ma nel paese di provenienza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021