LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36054/2018 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 172, presso lo studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lombardi Baiardini Anna;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 29/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da A.M., cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito di essere andato a ***** per motivi di studio e lì aveva conosciuto una ragazza cristiana con la quale si era sposato all’insaputa dei loro familiari. In occasione del rientro in Pakistan nel *****, poichè si era rifiutato di sposare una sua cugina sarebbe stato vittima di una violenta aggressione sia da parte dei suoi familiari che degli altri abitanti del suo villaggio che lo volevano uccidere perchè sua moglie era di un’altra etnia. Lui allora scappa di nuovo, perchè neppure la polizia gli avrebbe dato protezione.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente non è credibile perchè generico su molti punti in particolare sulle circostanze della condanna a morte (cfr. p. 5). Pertanto, il tribunale non ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure la protezione umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5 e 6 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla credibilità del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5,6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile perchè censura il giudizio di non credibilità che consiste in una valutazione discrezionale (anche se non arbitraria) congruamente motivata mentre il fatto che il nome della ragazza risultasse dal certificato allegato al ricorso (cfr. p. 8) è circostanza niente affatto decisiva nella motivazione del tribunale mentre il ricorrente mira a una rivalutazione del merito della vicenda che è una finalità estranea al giudizio di legittimità.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si esprime in termini di mero dissenso sul giudizio di comparazione ovvero sul raffronto che c’è tra la situazione consolidata sul territorio nazionale e quella che il richiedente incontrerebbe in caso di rientro, e tale comparazione è congruamente motivata, mentre, in riferimento al rapporto di lavoro, il ricorrente non localizza il relativo documento e non precisa se tale documento lo avesse prodotto nella fase di merito.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021