Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10938 del 26/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36059/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 172, presso lo studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lombardi Baiardini Anna;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da M.A., cittadino del *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese perchè vessato e minacciato di morte dai familiari sia per il rifiuto di praticare la religione islamica sia per le rivendicazioni degli stessi familiari in ordine alle terre che avrebbe dovuto ereditare dal padre.

A supporto della decisione di rigetto il tribunale, pur ritenendo credibile il ricorrente con riferimento alle dispute familiari, ha ritenuto la vicenda in esame estranea al perimetro normativo delle protezioni richieste. Pertanto, il tribunale ha respinto tutte le domande proposte anche in riferimento alla protezione umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile, in quanto è diretto a una revisione delle valutazioni compiutamente motivate da parte del tribunale, anche in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, non vi è alcun riferimento alla doglianza sullo stato di salute psichica del ricorrente che non risulta proposta davanti ai giudici di primo grado e la sua deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità è inammissibile.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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