Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10939 del 26/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36110/2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Bevagna, 46, presso lo studio dell’avvocato Cardinali Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mingarelli Stefano, Muzi Federico;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Di Firenze Sezione Perugia, Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da O.L., cittadino *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di aver lasciato la Nigeria dopo la morte del padre. Secondo quanto riferito, i familiari avevano pianificato il male contro il ricorrente e per questo era scappato. Mentre si stava preparando il funerale, i familiari del padre avevano chiesto al richiedente di pagare una somma di denaro e siccome il ricorrente aveva risposto che non aveva soldi, loro gli risposero che se non avesse corrisposto quanto richiesto lo avrebbero ucciso, allora aveva deciso di fuggire per non essere più minacciato.

Il tribunale ritiene il racconto pieno di lacune e contraddizioni, a volte inverosimile, e non gli riconosce la protezione richiesta.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. f), artt. 7, 8 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. h) e art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo (rubricato come secondo), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (iv) sotto un quarto profilo, per nullità della sentenza per illogicità manifesta ed incoerenza della motivazione nonchè per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 (rectius comma 2, n. 4).

In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, in quanto la procura speciale alle liti è sprovvista dell’indicazione del provvedimento impugnato e fa riferimento ad attività proprie di altri gradi di giudizio, quindi è carente del requisito della specialità, ex art. 365 c.p.c. (v. Cass. n. 15211/20).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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