Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.10966 del 26/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13650/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2593/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

A.M. ricorre, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 16 ottobre 2018 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello avverso sentenza che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Non occorre procedere ad elencare i motivi di ricorso, attesa la sussistenza di un vizio di inammissibilità derivante da difetto di procura.

RITENUTO CHE:

Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato proposto sulla base di una procura alle liti totalmente mancante dell’indispensabile indicazione della data, in violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 il quale afferma, tra l’altro, che: “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

E’ appena il caso di osservare che non rileva in questa sede la rimessione alle Sezioni Unite disposta da Cass. n. 28208/20, vertente sul problema dell’esigenza di certificazione dell’autenticità della data, che invece in questo caso, come si è detto, è radicalmente mancante. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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