LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14760/2019 proposto da:
Y.M., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Nicoletta Maria Mauro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto RG 5664/2017 del Tribunale di Lecce, depositato il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/2/2021 dal Cons. Dott. Marulli Marco.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Lecce, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le domande del medesimo intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, avendo il decidente denegato il richiesto riconoscimento senza procedere ad una valutazione delle domande in modo individuale, obiettivo ed imparziale.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
2. Di seguito al proposto ricorso con atto sottoscritto dal medesimo ricorrente il ricorrente ha inteso rinunciare allo stesso.
Va perciò dichiarata l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 c.p.c., a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 8 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021