Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11085 del 27/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29482/2019 proposto da:

O.G., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. O.G., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di aver lasciato il suo paese d’origine per fuggire dal suo villaggio in quanto gli abitanti volevano sacrificarlo secondo l’usanza locale essendo morto il patrigno (native doctor) sacerdote del luogo.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento O.G. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Venezia, che con decreto n. 7485 del 17 settembre 2019 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale pronuncia è stata impugnata per cassazione da O.G., con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza pubblica è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente O.G..

Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4).

PQM

la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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